Art. 5. 
            Proroga di interventi a sostegno del salario 
  1. All'articolo  5  del  decreto-legge  16  maggio  1994,  n.  299,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio  1994,  n.  451,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 16 le parole: "fino al 30 giugno 1994" e  le  parole:
"la somma di lire 9 miliardi" sono, rispettivamente, sostituite dalle
seguenti: "sino al 31  dicembre  1994"  e  "la  somma  di  lire  16,5
miliardi"; 
    b) al comma 17  le  parole:  "di  ulteriori  quattro  mesi"  sono
sostituite dalle seguenti: "di ulteriori sei mesi"; 
    c) al comma 18  le  parole:  "di  ulteriori  quattro  mesi"  sono
sostituite dalle seguenti: "di ulteriori sei mesi"; 
    d) al comma 19 le parole: "di quattro mesi" sono sostituite dalle
seguenti: "fino al 31 dicembre 1994". 
  2. Le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge  23  dicembre
1993, n.  559,  vanno  interpretate  quale  formale  declaratoria  di
soppressione del Fondo per la mobilita' della  manodopera,  istituito
dall'articolo 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e del Fondo  per
il finanziamento integrativo  dei  progetti  speciali  di  formazione
professionale, istituito dall'articolo 26  della  legge  21  dicembre
1978, n. 845, le cui gestioni, ai sensi del decreto-legge  20  maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla  legge  19  luglio
1993, n. 236, erano gia' confluite, con effetto dal 1  gennaio  1993,
nel Fondo di  cui  ai  commi  5  e  10  dell'articolo  9  del  citato
decreto-legge n. 148 del 1993. I finanziamenti  e  le  disponibilita'
relative ai due Fondi sopracitati  restano  pertanto  definitivamente
acquisiti allo stesso Fondo di cui al comma  5  dell'articolo  9  del
citato decreto-legge n. 148 del 1993, al quale affluiscono  anche  le
somme eventualmente gia' riversate ai sensi  dei  commi  1  e  2  del
citato articolo 16 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, che all'uopo
vengono riassegnate ad apposito capitolo dello  stato  di  previsione
del Ministero del lavoro  e  della  previdenza  sociale,  per  essere
destinate al citato Fondo di cui all'articolo 9 del decreto-legge  20
maggio 1993,  n.  148,  ai  fini  dello  svolgimento  delle  connesse
attivita'. 
  3. All'onere derivante per l'anno 1994 dall'applicazione del  comma
1,  valutato  in  lire   99.500   milioni,   si   provvede   mediante
corrispondente utilizzo delle disponibilita' della  gestione  di  cui
all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n.  845,  e  successive
modificazioni e integrazioni. Tali somme sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate  ai  pertinenti  capitoli
dei Ministeri interessati. 
  4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.