Art. 6. Disposizioni finali 1. Al decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, sono apportate le seguenti modifiche: all'articolo 16, il comma 7 e l'ultimo periodo del comma 14, sono soppressi; all'articolo 18, comma 1, le parole: "ad esclusione di quanto previsto all'articolo 3 del decreto medesimo" sono soppresse. 2. Il gettito dei contributi di cui all'articolo 11, comma 6, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che affluisce al capitolo 4101 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale istituito ai sensi dell'articolo 20 della citata legge, si interpreta come destinato alle finalita' di promozione e sviluppo della cooperazione previste al medesimo articolo 11. 3. La scadenza del termine per la comunicazione delle scelte e delle notizie di cui all'articolo 19, comma 11, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 giugno 1993, n. 248, ai fini della conversione delle vecchie autorizzazioni per l'esercizio del commercio ambulante, e' rinviata al 31 dicembre 1995. 4. La scadenza del termine per il rilascio prioritario delle autorizzazioni di cui all'articolo 24, comma 9, lettere a) e b), del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 giugno 1993, n. 248, e' rinviata al 31 dicembre 1995. 5. Al fine di assicurare la continuita' dell'aggiornamento ed automazione dell'archivio nazionale dei contratti ed accordi collettivi di lavoro istituito presso il CNEL, il termine di cui all'articolo 4-bis, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e' differito al 31 dicembre 1994 per i rapporti di lavoro a tempo determinato, costituiti in base al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 1990, presso il Segretariato generale del CNEL".