Art. 6. 
                         Disposizioni finali 
  1. Al  decreto-legge  16  maggio  1994,  n.  299,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, sono apportate  le
seguenti modifiche: all'articolo 16, il comma 7  e  l'ultimo  periodo
del comma 14, sono soppressi; all'articolo 18, comma  1,  le  parole:
"ad  esclusione  di  quanto  previsto  all'articolo  3  del   decreto
medesimo" sono soppresse. 
  2. Il gettito dei contributi di cui all'articolo 11, comma 6, della
legge 31 gennaio 1992, n. 59, che affluisce al  capitolo  4101  dello
stato di previsione del  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale istituito ai sensi dell'articolo 20 della  citata  legge,  si
interpreta come destinato alle finalita'  di  promozione  e  sviluppo
della cooperazione previste al medesimo articolo 11. 
  3. La scadenza del termine per  la  comunicazione  delle  scelte  e
delle notizie di cui all'articolo  19,  comma  11,  del  decreto  del
Ministro dell'industria, del commercio e  dell'artigianato  4  giugno
1993, n. 248, ai fini della conversione delle vecchie  autorizzazioni
per l'esercizio del commercio ambulante, e' rinviata al  31  dicembre
1995. 
  4. La scadenza  del  termine  per  il  rilascio  prioritario  delle
autorizzazioni di cui all'articolo 24, comma 9, lettere a) e b),  del
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
4 giugno 1993, n. 248, e' rinviata al 31 dicembre 1995. 
  5. Al fine  di  assicurare  la  continuita'  dell'aggiornamento  ed
automazione  dell'archivio  nazionale  dei   contratti   ed   accordi
collettivi di lavoro istituito presso il  CNEL,  il  termine  di  cui
all'articolo 4-bis, comma 5, del decreto-legge  20  maggio  1993,  n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19  luglio  1993,  n.
236, e' differito al 31 dicembre 1994 per  i  rapporti  di  lavoro  a
tempo determinato, costituiti in base al decreto del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 2 marzo 1990, presso il Segretariato  generale
del CNEL".