Art. 2. 
                              Gestione 
  1. Le associazioni o  le  fondazioni  hanno  autonomia  gestionale,
organizzativa e contabile nel rispetto  dei  principi  stabiliti  dal
presente articolo nei limiti fissati dalle disposizioni del  presente
decreto in relazione alla natura pubblica dell'attivita' svolta. 
  2. La gestione economico-finanziaria deve  assicurare  l'equilibrio
di  bilancio  mediante  l'adozione  di  provvedimenti  coerenti  alle
indicazioni  risultanti  dal  bilancio  tecnico  da   redigersi   con
periodicita' almeno triennale. 
  3. I rendiconti annuali delle  associazioni  o  fondazioni  di  cui
all'art. 1 sono sottoposti a revisione  contabile  indipendente  e  a
certificazione da parte dei soggetti in possesso  dei  requisiti  per
l'iscrizione al registro di cui all'art. 1 del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 88. 
  4.  In  caso  di  disavanzo  economico-finanziario,  rilevato   dai
rendiconti annuali e confermato anche dal bilancio tecnico di cui  al
comma 2, con decreto del  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale, di concerto con i Ministri di cui all'art. 3,  comma  1,  si
provvede alla nomina di un commissario straordinario, il quale adotta
i provvedimenti necessari per il riequilibrio della gestione. Sino al
ristabilimento  dell'equilibrio  finanziario  sono  sospesi  tutti  i
poteri degli organi di amministrazione  delle  associazioni  e  delle
fondazioni. 
  5. In caso di persistenza dello  stato  di  disavanzo  economico  e
finanziario dopo tre anni dalla nomina del commissario, ed  accertata
l'impossibilita'  da  parte  dello  stesso  di  poter  provvedere  al
riequilibrio finanziario dell'associazione o  della  fondazione,  con
decreto del Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,  di
concerto con i Ministri di cui all'art. 3, comma 1,  e'  nominato  un
commissario liquidatore al quale sono attribuiti  i  poteri  previsti
dalle vigenti norme in materia  di  liquidazione  coatta,  in  quanto
applicabili. 
  6.  Nel  caso  in  cui  gli  organi   di   amministrazione   e   di
rappresentanza si rendessero  responsabili  di  gravi  violazioni  di
legge  afferenti  la  corretta  gestione  dell'associazione  o  della
fondazione, il Ministro del lavoro e  della  previdenza  sociale,  di
concerto con i Ministri  di  cui  all'art.  3,  comma  1,  nomina  un
commissario straordinario con il compito di salvaguardare la corretta
gestione dell'ente e, entro  sei  mesi  dalla  sua  nomina,  avvia  e
conclude la procedura per  rieleggere  gli  amministratori  dell'ente
stesso, cosi' come previsto dallo statuto. 
 
          Nota all'art. 2:
             - Il  testo  dell'art.  1  del  decreto  legislativo  27
          gennaio  1992,  n.    88  (Attuazione  della  direttiva  n.
          84/253/CEE,   relativa   all'abilitazione   delle   persone
          incaricate del controllo di legge dei documenti contabili),
          e' il seguente:
             "Art.  1  (Registro  dei  revisori  contabili).  - 1. E'
          istituito presso il Ministero  di  grazia  e  giustizia  il
          registro dei revisori contabili.
             2.  L'iscrizione  nel  registro  da' diritto all'uso del
          titolo di revisore contabile".