Art. 3.
                              Vigilanza
  1. La vigilanza sulle associazioni o fondazioni di cui  all'art.  1
e'  esercitata  dal  Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
dal   Ministero   del   tesoro,   nonche'   dagli   altri   Ministeri
rispettivamente  competenti  ad  esercitare la vigilanza per gli enti
trasformati ai sensi dell'art. 1, comma 1. Nei  collegi  dei  sindaci
deve  essere  assicurata la presenza di rappresentanti delle predette
Amministrazioni.
  2. Nell'esercizio della vigilanza il Ministero del lavoro  e  della
previdenza  sociale,  di  concerto con i Ministeri di cui al comma 1,
approva i seguenti atti:
    a) lo statuto e i regolamenti, nonche' le relative integrazioni o
modificazioni;
    b) le delibere in materia di contributi e prestazioni, sempre che
la relativa potesta' sia prevista dai  singoli  ordinamenti  vigenti.
Per  le  forme  di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale
obbligatoria   le   delibere   sono   adottate   sulla   base   delle
determinazioni definite dalla contrattazione collettiva nazionale.
  3.  Il  Ministero  del lavoro e della previdenza sociale, di intesa
con i Ministeri di cui al comma 1, puo'  formulare  motivati  rilievi
su:  i bilanci preventivi e i conti consuntivi; le note di variazione
al  bilancio  di  previsione;  i  criteri  di  individuazione  e   di
ripartizione  del  rischio nella scelta degli investimenti cosi' come
sono indicati in ogni bilancio  preventivo;  le  delibere  contenenti
criteri  direttivi  generali. Nel formulare tali rilievi il Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con  i  Ministeri  di
cui  al comma 1, rinvia gli atti al nuovo esame da parte degli organi
di amministrazione per riceverne una motivata decisione definitiva. I
suddetti rilievi devono essere formulati  per  i  bilanci  consuntivi
entro  sessanta  giorni dalla data di ricezione e entro trenta giorni
dalla data di ricezione, per tutti gli altri atti di cui al  presente
comma. Trascorsi detti termini ogni atto relativo diventa esecutivo.
  4.  All'atto  della  trasformazione  in  associazione  o fondazione
dell'ente privatizzato, continuera' ad operare  la  disciplina  della
contribuzione   previdenziale   prevista   in   materia  dai  singoli
ordinamenti.
  5. La Corte dei conti esercita il controllo generale sulla gestione
delle assicurazioni  obbligatorie,  per  assicurare  la  legalita'  e
l'efficacia, e riferisce annualmente al Parlamento.