Art. 4.
                                Albo
  1. E' istituito presso il Ministero del lavoro e  della  previdenza
sociale  l'albo  delle associazioni e delle fondazioni che gestiscono
attivita' di previdenza ed assistenza.  Nell'albo  sono  iscritte  di
diritto le associazioni e le fondazioni di cui all'art. 1, comma 1.
  2. Entro un anno dall'avvenuta trasformazione prevista dall'art. 1,
i   lavoratori  gia'  iscritti  agli  istituti,  tra  quelli  di  cui
all'allegato A, gestori di forme assicurative in  regime  sostitutivo
dell'assicurazione   generale   obbligatoria,   possono   optare  per
l'iscrizione a detta assicurazione,  con  facolta'  di  trasferimento
della   posizione   assicurativa  maturata  presso  gli  istituti  di
provenienza.