Art. 5.
                              Personale
 1. Entro tre mesi dall'avvenuta trasformazione prevista dall'art. 1,
il personale degli enti di  cui  all'elenco  A  puo'  optare  per  la
permanenza  nel pubblico impiego. Ad esso si applicano le norme della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, e del decreto legislativo 3  febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni.
  2. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro,
al   personale   delle   associazioni  e  fondazioni  si  applica  il
trattamento economico e giuridico vigente alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto legislativo.
  3. Continuano ad essere attribuite alla giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo le controversie relative a questioni attinenti
al   periodo   di   lavoro   svoltosi   anteriormente  alla  data  di
trasformazione dell'ente.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 30 giugno 1994
                              SCALFARO
                                  BERLUSCONI,      Presidente     del
                                  Consiglio dei Ministri
                                  MASTELLA,  Ministro  del  lavoro  e
                                  della previdenza sociale
                                  DINI, Ministro del tesoro
                                  URBANI,  Ministro  per  la funzione
                                  pubblica
Visto, il Guardasigilli: BIONDI
 
          Note all'art. 5:
             - La legge 24 dicembre 1993, n. 537,  reca:  "Interventi
          correttivi di finanza pubblica".
             - Il testo aggiornato del decreto legislativo 3 febbraio
          1993,  n.   29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle
          amministrazioni pubbliche e revisione della  disciplina  in
          materia  di  pubblico  impiego,  a  norma dell'art. 2 della
          legge  23  ottobre  1992,  n.  421),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 34 del 24 febbraio 1994.