Art. 5. Personale 1. Entro tre mesi dall'avvenuta trasformazione prevista dall'art. 1, il personale degli enti di cui all'elenco A puo' optare per la permanenza nel pubblico impiego. Ad esso si applicano le norme della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. 2. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro, al personale delle associazioni e fondazioni si applica il trattamento economico e giuridico vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. 3. Continuano ad essere attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a questioni attinenti al periodo di lavoro svoltosi anteriormente alla data di trasformazione dell'ente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 30 giugno 1994 SCALFARO BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri MASTELLA, Ministro del lavoro e della previdenza sociale DINI, Ministro del tesoro URBANI, Ministro per la funzione pubblica Visto, il Guardasigilli: BIONDI
Note all'art. 5: - La legge 24 dicembre 1993, n. 537, reca: "Interventi correttivi di finanza pubblica". - Il testo aggiornato del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 del 24 febbraio 1994.