Art. 2. 1. Il commissario liquidatore sulla base dei compiti attribuitigli, redige entro novanta giorni un piano di liquidazione dell'ENCC che deve essere approvato, entro novanta giorni, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali, del tesoro e per la funzione pubblica. 2. Il piano di liquidazione dovra', compatibilmente con l'assetto complessivo delle funzioni gia' svolte, privilegiare soluzioni che prevedano: a) il trasferimento ad altri soggetti pubblici o privati, con priorita' da accordare ai soggetti che operano nei comparti interessati, delle strutture e del personale dell'ENCC e delle societa' controllate operanti nei settori: 1) della ricerca del legno e della forestazione; 2) della ricerca e sperimentazione della carta, con particolare riguardo ai problemi dell'inquinamento connesso all'industria cartaria e alla raccolta e al riciclaggio della carta da macero; 3) degli studi e delle ricerche economiche connesse con i settori del legno e della carta; 4) della sperimentazione del legno, della forestazione, del recupero ambientale, dell'arredo urbano e dei centri di produzione vivaistica; 5) delle prove di laboratorio, della certificazione e formazione professionale nei comparti dell'arboricoltura, della forestazione e del legno; 6) del miglioramento dei boschi, della produzione forestale, della commercializzazione del legno a livello nazionale e internazionale, della normativa sul legno e sui prodotti legnosi; 7) dell'assistenza tecnica, della certificazione e della formazione professionale nei comparti della carta, della grafica e della cartotecnica; b) la determinazione del patrimonio dell'ENCC e delle societa' controllate al fine di giungere alla sua alienazione, previa redazione di perizie valutative; c) le modalita' di alienazione del patrimonio, adottando procedure ad evidenza pubblica nella scelta del contraente, con possibilita' di affidare attivita' funzionalmente individuate a societa' appositamente costituite, che vengono collocate sul mercato entro il termine massimo di ventiquattro mesi dalla loro costituzione; d) la determinazione del personale da trasferire, congiuntamente alle funzioni di cui alla lettera a); e) l'eventuale ricorso alle disposizioni di cui alla legge 27 febbraio 1985, n. 49, con particolare riguardo ai lavoratori di cui al secondo periodo del comma 6 dell'articolo 3 del presente decreto.