Art. 2. 
  1. Il commissario liquidatore sulla base dei compiti attribuitigli,
redige entro novanta giorni un piano di  liquidazione  dell'ENCC  che
deve essere approvato, entro novanta giorni, con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto  con  i
Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali, del tesoro e
per la funzione pubblica. 
  2. Il piano di liquidazione dovra', compatibilmente  con  l'assetto
complessivo delle funzioni gia' svolte,  privilegiare  soluzioni  che
prevedano: 
    a) il trasferimento ad altri soggetti  pubblici  o  privati,  con
priorita'  da  accordare  ai  soggetti  che  operano   nei   comparti
interessati, delle  strutture  e  del  personale  dell'ENCC  e  delle
societa' controllate operanti nei settori: 
    1) della ricerca del legno e della forestazione; 
    2) della ricerca e sperimentazione della carta,  con  particolare
riguardo  ai  problemi   dell'inquinamento   connesso   all'industria
cartaria e alla raccolta e al riciclaggio della carta da macero; 
    3) degli studi e delle ricerche economiche 
connesse con i settori del legno e della carta; 
    4) della  sperimentazione  del  legno,  della  forestazione,  del
recupero ambientale, dell'arredo urbano e dei  centri  di  produzione
vivaistica; 
    5) delle prove di laboratorio, della certificazione e  formazione
professionale nei comparti dell'arboricoltura, della  forestazione  e
del legno; 
    6) del miglioramento  dei  boschi,  della  produzione  forestale,
della  commercializzazione  del   legno   a   livello   nazionale   e
internazionale, della normativa sul legno e sui prodotti legnosi; 
    7)  dell'assistenza  tecnica,  della   certificazione   e   della
formazione professionale nei comparti della carta,  della  grafica  e
della cartotecnica; 
    b) la determinazione del patrimonio dell'ENCC  e  delle  societa'
controllate  al  fine  di  giungere  alla  sua  alienazione,   previa
redazione di perizie valutative; 
    c)  le  modalita'  di  alienazione  del   patrimonio,   adottando
procedure ad evidenza  pubblica  nella  scelta  del  contraente,  con
possibilita'  di  affidare  attivita'  funzionalmente  individuate  a
societa' appositamente costituite, che vengono collocate sul  mercato
entro  il  termine  massimo   di   ventiquattro   mesi   dalla   loro
costituzione; 
    d) la determinazione del personale da trasferire,  congiuntamente
alle funzioni di cui alla lettera a); 
    e) l'eventuale ricorso alle disposizioni di  cui  alla  legge  27
febbraio 1985, n. 49, con particolare riguardo ai lavoratori  di  cui
al secondo periodo del comma 6 dell'articolo 3 del presente decreto.