Art. 3. 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il personale dipendente dall'ENCC e dalle societa' controllate viene trasferito, in relazione alle carenze di organico risultanti dall'esame dei carichi di lavoro e comunque nel rispetto dei limiti degli organici previsti dalla legislazione vigente, presso altre amministrazioni dello Stato, enti pubblici o regioni, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa intesa con l'amministrazione interessata. Con il medesimo decreto si provvede a regolare i rapporti in essere tra i dipendenti dell'ENCC ed il vigente "Fondo di previdenza per i dipendenti dell'ENCC", le cui prestazioni ordinarie restano comunque subordinate al compimento dell'eta' richiesta per il diritto a pensione di vecchiaia dalla assicurazione generale obbligatoria (AGO), anche al fine di consentire l'esercizio della facolta' prevista dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1993, n. 104. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, vengono definite, anche sulla base del titolo di studio, le corrispondenze tra le qualifiche e le professionalita' rivestite nell'ENCC e le qualifiche ed i profili vigenti per il personale delle amministrazioni statali. 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, vengono stabilite, sulla base del titolo di studio e delle funzioni effettivamente svolte, le qualifiche ed i profili di inquadramento e le modalita' di effettuazione della prova di selezione concorsuale del personale dipendente dalle societa' controllate che e' trasferito ad amministrazioni pubbliche ai sensi del comma 1. 4. Il trattamento economico spettante ai soggetti di cui al comma 3 e' pari a quello iniziale delle qualifiche di inquadramento. 5. Ai dipendenti dell'ENCC che, ai sensi del piano di cui all'articolo 2, non vengono trasferiti ad altre amministrazioni pubbliche si applicano le vigenti disposizioni sulla mobilita' dei dipendenti pubblici. 6. Per i dipendenti delle societa' controllate che risultavano occupati a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 1992 trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 3, e all'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e all'articolo 10 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, qualora le societa' medesime rientrino nel campo di applicazione dell'intervento straordinario di integrazione salariale. Ai dipendenti delle societa' controllate per i quali non operano le predette disposizioni della legge 23 luglio 1991, n. 223, e del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, compete un'indennita' pari al trattamento straordinario di cassa integrazione, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi non cumulabile con altri interventi a sostegno del reddito, nonche' quanto previsto dall'articolo 4 della citata legge n. 223 del 1991. 7. Gli oneri derivanti dall'applicazione del secondo periodo del comma 6 sono rimborsati all'INPS dalla gestione di liquidazione e vengono considerati dal piano di liquidazione. 8. Per le finalita' previste dal presente decreto il commissario liquidatore accende mutui fino all'ammontare massimo di lire 40 miliardi alle condizioni piu' favorevoli previste ai sensi della legislazione vigente per gli enti locali presso la Cassa depositi e prestiti. Gli oneri relativi sono posti a carico della gestione liquidatoria. I mutui saranno assistiti dalla garanzia dello Stato, che diviene operante, in caso di inadempienza, a richiesta della Cassa depositi e prestiti e senza la preventiva escussione del debitore. Agli eventuali oneri connessi alla garanzia dello Stato si provvede a carico dello stanziamento del capitolo 8167 dello stato di previsione del Ministero del tesoro appositamente integrato, in considerazione della natura della spesa, con le procedure di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni.