Art. 3. 
  1. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  il
personale dipendente dall'ENCC e  dalle  societa'  controllate  viene
trasferito,  in  relazione  alle  carenze  di   organico   risultanti
dall'esame dei carichi di lavoro e comunque nel rispetto  dei  limiti
degli organici previsti  dalla  legislazione  vigente,  presso  altre
amministrazioni dello Stato, enti pubblici o regioni, su proposta del
Ministro per la funzione pubblica e del Ministro dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato,  previa  intesa  con  l'amministrazione
interessata. Con  il  medesimo  decreto  si  provvede  a  regolare  i
rapporti in essere tra i dipendenti dell'ENCC ed il vigente "Fondo di
previdenza per i dipendenti dell'ENCC", le cui prestazioni  ordinarie
restano comunque subordinate al compimento dell'eta' richiesta per il
diritto  a  pensione  di  vecchiaia  dalla   assicurazione   generale
obbligatoria (AGO), anche al fine  di  consentire  l'esercizio  della
facolta' prevista dall'articolo 5 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 marzo 1993, n. 104. 
  2. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
proposta   del   Ministro    dell'industria,    del    commercio    e
dell'artigianato, di concerto con il  Ministro  del  tesoro,  vengono
definite, anche sulla base del titolo di  studio,  le  corrispondenze
tra le qualifiche e le  professionalita'  rivestite  nell'ENCC  e  le
qualifiche  ed   i   profili   vigenti   per   il   personale   delle
amministrazioni statali. 
  3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  vengono
stabilite,  sulla  base  del  titolo  di  studio  e  delle   funzioni
effettivamente svolte, le qualifiche ed i profili di inquadramento  e
le modalita' di effettuazione della prova  di  selezione  concorsuale
del personale dipendente dalle societa' controllate che e' trasferito
ad amministrazioni pubbliche ai sensi del comma 1. 
  4. Il trattamento economico spettante ai soggetti di cui al comma 3
e' pari a quello iniziale delle qualifiche di inquadramento. 
  5.  Ai  dipendenti  dell'ENCC  che,  ai  sensi  del  piano  di  cui
all'articolo 2,  non  vengono  trasferiti  ad  altre  amministrazioni
pubbliche si applicano le vigenti disposizioni  sulla  mobilita'  dei
dipendenti pubblici. 
  6. Per i dipendenti  delle  societa'  controllate  che  risultavano
occupati a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 1992 trovano
applicazione le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 3, e
all'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e all'articolo  10
del decreto-legge  16  maggio  1994,  n.  299,  qualora  le  societa'
medesime  rientrino  nel  campo   di   applicazione   dell'intervento
straordinario di integrazione salariale. Ai dipendenti delle societa'
controllate per i quali non operano le  predette  disposizioni  della
legge 23 luglio 1991, n. 223, e del decreto-legge 16 maggio 1994,  n.
299, compete un'indennita' pari al trattamento straordinario di cassa
integrazione, per un periodo non superiore a  ventiquattro  mesi  non
cumulabile con altri  interventi  a  sostegno  del  reddito,  nonche'
quanto previsto dall'articolo 4 della citata legge n. 223 del 1991. 
  7. Gli oneri derivanti dall'applicazione del  secondo  periodo  del
comma 6 sono rimborsati all'INPS dalla  gestione  di  liquidazione  e
vengono considerati dal piano di liquidazione. 
  8. Per le finalita' previste dal presente  decreto  il  commissario
liquidatore accende mutui  fino  all'ammontare  massimo  di  lire  40
miliardi alle condizioni piu'  favorevoli  previste  ai  sensi  della
legislazione vigente per gli enti locali presso la Cassa  depositi  e
prestiti. Gli oneri relativi  sono  posti  a  carico  della  gestione
liquidatoria. I mutui saranno assistiti dalla garanzia  dello  Stato,
che diviene operante, in caso  di  inadempienza,  a  richiesta  della
Cassa depositi e  prestiti  e  senza  la  preventiva  escussione  del
debitore. Agli eventuali oneri connessi alla garanzia dello Stato  si
provvede a carico dello stanziamento del capitolo 8167 dello stato di
previsione del  Ministero  del  tesoro  appositamente  integrato,  in
considerazione della natura della spesa,  con  le  procedure  di  cui
all'articolo 7 della legge  5  agosto  1978,  n.  468,  e  successive
modifiche ed integrazioni.