Art. 4. 1. Il piano di liquidazione di cui all'articolo 2 deve essere eseguito, per la parte riguardante il trasferimento del personale dipendente dall'ENCC e dalle societa' controllate, entro centottanta giorni dalla data del decreto di approvazione del piano medesimo. Dopo tale termine il commissario liquidatore rimane in carica solo per il completamento dell'esecuzione del piano relativo alla liquidazione dell'attivo patrimoniale, e comunque non oltre il 30 giugno 1996. 2. Agli atti compiuti nell'ambito del piano di cui all'articolo 2 si applica l'agevolazione di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95.