Art. 4. 
  1. Il piano di liquidazione  di  cui  all'articolo  2  deve  essere
eseguito, per la parte riguardante  il  trasferimento  del  personale
dipendente dall'ENCC e dalle societa' controllate, entro  centottanta
giorni dalla data del decreto di  approvazione  del  piano  medesimo.
Dopo tale termine il commissario liquidatore rimane  in  carica  solo
per  il  completamento  dell'esecuzione  del  piano   relativo   alla
liquidazione dell'attivo patrimoniale, e comunque  non  oltre  il  30
giugno 1996. 
  2. Agli atti compiuti nell'ambito del piano di cui  all'articolo  2
si applica l'agevolazione di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge
30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge  3
aprile 1979, n. 95.