Art. 5. 
  1. Il contributo dovuto, ai sensi  del  primo  comma  dell'articolo
unico della legge 28 marzo 1956, n. 168, all'ENCC per lo svolgimento,
direttamente  o  tramite  le  societa'   controllate,   dei   compiti
istituzionali dell'Ente si applica  fino  al  termine  del  piano  di
liquidazione e comunque non oltre il 30 settembre 1994 per i prodotti
destinati al mercato nazionale, alla carta ed al cartone ed e' dovuto
dalle imprese di settore nella  misura  dello  0,50  per  cento,  con
diritto di rivalsa a totale carico degli acquirenti,  ferme  restando
le esenzioni di cui all'articolo 23 della legge 25 febbraio 1987,  n.
67,  nonche'  le  altre   esenzioni   stabilite   in   favore   delle
amministrazioni  dello  Stato  e  quelle  previste  dalla   normativa
vigente. 
  2. La decorrenza del contributo di cui al comma 1 e' fissata  al  1
gennaio 1994 per la carta ed il cartone, con esclusione dei  prodotti
importati dagli Stati membri della Comunita' europea.