Art. 5. 1. Il contributo dovuto, ai sensi del primo comma dell'articolo unico della legge 28 marzo 1956, n. 168, all'ENCC per lo svolgimento, direttamente o tramite le societa' controllate, dei compiti istituzionali dell'Ente si applica fino al termine del piano di liquidazione e comunque non oltre il 30 settembre 1994 per i prodotti destinati al mercato nazionale, alla carta ed al cartone ed e' dovuto dalle imprese di settore nella misura dello 0,50 per cento, con diritto di rivalsa a totale carico degli acquirenti, ferme restando le esenzioni di cui all'articolo 23 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, nonche' le altre esenzioni stabilite in favore delle amministrazioni dello Stato e quelle previste dalla normativa vigente. 2. La decorrenza del contributo di cui al comma 1 e' fissata al 1 gennaio 1994 per la carta ed il cartone, con esclusione dei prodotti importati dagli Stati membri della Comunita' europea.