Art. 6. 1. Al termine della liquidazione il commissario liquidatore provvede a presentare il rendiconto della stessa che e' approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro. 2. Con il medesimo decreto vengono fissate le modalita' per la devoluzione dell'attivo della liquidazione al Tesoro dello Stato, al fine di provvedere alla copertura degli oneri derivanti dal trasferimento di funzioni e di personale, oppure alle societa' costituite ai sensi dell'articolo 2. 3. Restano fermi gli effetti del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 24 febbraio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1994, concernente la liquidazione coatta amministrativa della societa' SIVA S.p.a.