Art. 6. 
  1.  Al  termine  della  liquidazione  il  commissario   liquidatore
provvede a presentare il rendiconto della stessa che e' approvato con
decreto   del    Ministro    dell'industria,    del    commercio    e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro. 
  2. Con il medesimo decreto vengono  fissate  le  modalita'  per  la
devoluzione dell'attivo della liquidazione al Tesoro dello Stato,  al
fine  di  provvedere  alla  copertura  degli  oneri   derivanti   dal
trasferimento di  funzioni  e  di  personale,  oppure  alle  societa'
costituite ai sensi dell'articolo 2. 
  3.  Restano  fermi   gli   effetti   del   decreto   del   Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 24  febbraio
1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1994,
concernente la liquidazione coatta amministrativa della societa' SIVA
S.p.a.