Art. 7. 
  1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 27 agosto
1994. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Dato a Roma, addi' 27 agosto 1994 
                              SCALFARO 
                                  BERLUSCONI, Presidente del 
                                  Consiglio dei Ministri 
                                  GNUTTI, Ministro dell'industria, 
                                  del commercio e dell'artigianato 
                                  TREMONTI, Ministro delle finanze 
                                  DINI, Ministro del tesoro 
                                  MASTELLA, Ministro del lavoro e 
                                  della previdenza sociale 
                                  URBANI, Ministro per la funzione 
                                  pubblica e gli affari regionali 
Visto, il Guardasigilli: BIONDI