Art. 7. 1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 27 agosto 1994. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 27 agosto 1994 SCALFARO BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri GNUTTI, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato TREMONTI, Ministro delle finanze DINI, Ministro del tesoro MASTELLA, Ministro del lavoro e della previdenza sociale URBANI, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: BIONDI