Art. 2.
                  Determinazione degli "standards"
  1.  Gli  "standards" di sicurezza ed impiego per le apparecchiature
R.M. sono fissati con decreto del Ministro della sanita', sentito  il
parere  del  Consiglio  superiore di sanita', l'Istituto superiore di
sanita' e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza  del
lavoro   e  aggiornati,  con  la  medesima  procedura,  in  relazione
all'evoluzione  tecnologica,   anche   su   domanda   delle   imprese
produttrici.
  2.  Fino  all'emanazione  dei predetti decreti gli "standards" sono
quelli previsti dal decreto ministeriale 2 agosto 1991, allegati 1  e
4,  e  dal  relativo  aggiornamento  di cui al decreto ministeriale 3
agosto 1993, allegati A e B.