Art. 4. Collocazione delle apparecchiature R.M. 1. La collocazione delle apparecchiature R.M. soggette ad autorizzazione deve rispettare i seguenti criteri: a) adeguamento alla domanda di prestazione attuale o prevista secondo quanto stabilito dalla programmazione sanitaria della regione o della provincia autonoma; b) integrazione con strutture specialistiche gia' esistenti finalizzata al loro utilizzo multi-specialistico di diagnostica mediante immagini o mono-specialistico limitatamente a unita' autonome di diagnosi e cura di elevata qualificazione cardiologica e/o cardiochirurgica, neurologica e/o neurochirurgica; ospedali specializzati ortopedico-traumatologici. 2. La collocazione di apparecchiature R.M. con valori di campo statico di induzione magnetica superiore a 2 Tesla, e' consentita esclusivamente presso grandi complessi di ricerca e studio ad alto livello scientifico (universita' ed enti di ricerca, policlinici, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico), ai fini della validazione clinica di metodologie di R.M. innovative.