Art. 5. 
        Apparecchiature soggette ad autorizzazione regionale 
  1. Le apparecchiature R.M. con valore di campo statico di induzione
magnetica non superiore a 2 Tesla  sono  soggette  ad  autorizzazione
all'installazione da parte della regione o provincia autonoma. 
  2. L'autorizzazione e' data previa  verifica  della  compatibilita'
dell'installazione rispetto alla programmazione sanitaria regionale o
delle province autonome. 
  3. La  domanda  di  autorizzazione  all'installazione  deve  essere
presentata  alla   competente   autorita'   sanitaria   regionale   o
provinciale  corredata  dalla  dichiarazione  di   conformita'   agli
"standards" di cui all'art. 2 del presente regolamento,  firmata  dal
legale rappresentante del  presidio  in  cui  l'apparecchiatura  deve
essere installata. 
  4. L'autorita' sanitaria si pronuncia sulla domanda entro  sessanta
giorni dal ricevimento della stessa; decorso inutilmente tale termine
l'autorizzazione si intende concessa.