Art. 3. 
Accertamento della morte nei soggetti affetti da lesioni  encefaliche
                 e sottoposti a misure rianimatorie 
  1. Nei soggetti di cui all'art. 2 la morte e' accertata quando  sia
riscontrata, per il periodo di osservazione previsto dall'art. 4,  la
contemporanea presenza delle seguenti condizioni: 
    a) stato di incoscienza; 
    b) assenza di riflesso corneale,  riflesso  fotomotore,  riflesso
oculocefalico  e  oculovestibolare,  reazioni  a  stimoli  dolorifici
portati  nel  territorio  d'innervazione  del   trigemino,   riflesso
carenale e respirazione spontanea dopo sospensione della ventilazione
artificiale fino al raggiungimento di ipercapnia accertata da 60 mmHg
con pH ematico minore di 7,40; 
    c) silenzio elettrico  cerebrale,  documentato  da  EEG  eseguito
secondo le modalita' tecniche riportate nell'allegato 1; 
    d) assenza di flusso cerebrale preventivamente documentata  nelle
situazioni particolari previste dal comma 2 dell'art. 2. 
  2. I riflessi spinali, spontanei o provocati, non  hanno  rilevanza
alcuna  ai  fini  dell'accertamento   della   morte,   essendo   essi
compatibili con la condizione di cessazione irreversibile di tutte le
funzioni encefaliche. 
  3. Nel neonato  l'accertamento  della  morte  di  cui  al  presente
articolo puo' essere eseguito solo se la nascita e' avvenuta dopo  la
38a settimana di gestazione e comunque dopo  una  settimana  di  vita
extrauterina. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 29/10/1994,  n.  254
durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.