Art. 4.
                       Periodo di osservazione
  1. La durata  dell'osservazione  ai  fini  dell'accertamento  della
morte deve essere non inferiore a:
    a)  sei ore per gli adulti e i bambini in eta' superiore a cinque
anni;
    b) dodici ore per i bambini di eta' compresa  tra  uno  e  cinque
anni;
    c) ventiquattro ore nei bambini di eta' inferiore a un anno.
  2.  In  tutti  i  casi  di  danno  cerebrale anossico il periodo di
osservazione  non  puo'  iniziare  prima  di  24  ore   dal   momento
dell'insulto anossico.
  3.  La simultaneita' delle condizioni di cui al comma 1 dell'art. 3
- o, nei casi di cui al punto c) del comma 2 dell'art.  2,  di  tutte
quelle  esplorabili  -  deve  essere rilevata dal collegio medico per
almeno tre volte, all'inizio, a meta' e  alla  fine  del  periodo  di
osservazione. La verifica di assenza di flusso non va ripetuta.
  4.  Il  momento  della  morte  coincide con l'inizio dell'esistenza
simultanea delle condizioni di cui al
comma 3.