Art. 6.
                       Certificazione di morte
  1. Le modalita' relative alla visita del  medico  necroscopo  e  la
connessa   certificazione  di  morte  in  caso  di  arresto  cardiaco
accertato  secondo  quanto   previsto   dall'art.   1,   seguono   le
disposizioni  contenute  negli  articoli  4, 8 e 9 del regolamento di
polizia  mortuaria  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
Repubblica  10  settembre 1990, n. 285. Nel caso nel quale il rilievo
elettrocardiografico sia stato eseguito da un medico necroscopo, egli
provvedera' direttamente alla compilazione del certificato di morte.
  2. L'accertamento della morte eseguito con  le  modalita'  indicate
negli  articoli  3  e  4 esclude ogni ulteriore accertamento previsto
dall'art.  141  del  regio  decreto   9   luglio   1939,   n.   1238,
sull'ordinamento  dello  stato  civile, e dagli articoli 4, 8 e 9 del
regolamento di polizia mortuaria approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
  3. L'obbligo della compilazione del certificato di  morte  previsto
dall'art.   141   del   regio   decreto   9  luglio  1939,  n.  1238,
sull'ordinamento dello stato civile, compete, in qualita'  di  medico
necroscopo,  al  componente  medico  legale  o, in mancanza, a chi lo
sostituisce nel collegio di cui all'art. 2, comma 5, della  legge  29
dicembre 1993, n. 578.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 22 agosto 1994
                                                   Il Ministro: COSTA
Visto, il Guardasigilli: BIONDI
 Registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 1994
 Registro n. 1 Sanita', foglio n. 281
 
          Note all'art. 6:
             - Gli articoli 4, 8  e  9  del  regolamento  di  polizia
          mortuaria,  approvato  con  D.P.R.  n. 285/1990, sono cosi'
          formulati:
             "Art. 4. - 1. Le funzioni di medico  necroscopo  di  cui
          all'art.  141  del  regio  decreto  9 luglio 1939, n. 1238,
          sull'ordinamento dello stato civile, sono esercitate da  un
          medico nominato dalla unita' sanitaria locale competente.
             2.  Negli  ospedali  la funzione di medico necroscopo e'
          svolta dal direttore  sanitario  o  da  un  medico  da  lui
          delegato.
             3.  I medici necroscopi dipendono per tale attivita' dal
          coordinatore sanitario dell'unita' sanitaria locale che  ha
          provveduto   alla   loro   nomina   ed  a  lui  riferiscono
          sull'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto
          previsto dall'art. 365 del codice penale.
             4. Il medico necroscopo ha il compito  di  accertare  la
          morte, redigendo l'apposito certificato previsto dal citato
          art. 141.
             5.  La  visita  del medico necroscopo deve sempre essere
          effettuata non prima di 15 ore dal decesso,  salvo  i  casi
          previsti  dagli  articoli 8, 9 e 10, e comunque non dopo le
          trenta ore".
             "Art.  8.  -  1.  Nessun  cadavere puo' essere chiuso in
          cassa, ne' essere sottoposto  ad  autopsia,  a  trattamenti
          conservativi,  a  conservazione  in  celle frigorifere, ne'
          essere  inumato,  tumulato,  cremato,   prima   che   siano
          trascorse  24  ore dal momento del decesso, salvo i casi di
          decapitazione o di maciullamento e salvo quelli  nei  quali
          il   medico  necroscopo  avra'  accertato  la  morte  anche
          mediante   l'ausilio   di   elettrocardiografo,   la    cui
          registrazione  deve  avere  una  durata  non inferiore a 20
          minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla legge
          2 dicembre 1975, n. 644, e successive modificazioni".
             "Art. 9. - 1. Nei casi di morte improvvisa ed in  quelli
          in  cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione
          deve essere protratta fino a 48 ore, salvo  che  il  medico
          necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'art.
          8".
             -   Il   testo  dell'art.  141  del  R.D.  n.  1238/1939
          (Ordinamento dello stato civile) e' il seguente:
             "Art. 141.  -  Non  si  da'  sepoltura  se  non  precede
          l'autorizzazione   dell'ufficiale  dello  stato  civile  da
          rilasciare in carta non bollata e senza spesa.
             L'ufficiale dello stato civile non  puo'  accordarla  se
          non  sono  trascorse  ventiquattro  ore dalla morte salvi i
          casi espressi nei regolamenti speciali, e dopo che egli  si
          e'  accertato  della  morte medesima per mezzo di un medico
          necrosopo o di un altro delegato sanitario, il  quale  deve
          rilasciare un certificato scritto della visita fatta.
             Tale  certificato  si  allega  al registro degli atti di
          morte".
             - Per il testo dell'art. 2 della legge  n.  578/1993  si
          veda in nota alle premesse.