Art. 2.
                          Valore della lite
  1.  Il  valore della lite e' calcolato tenendo conto dell'imposta o
della  maggiore  imposta  relativa  all'imponibile   o   al   maggior
imponibile  accertato,  delle  pene  pecuniarie,  delle soprattasse e
degli interessi risultanti dagli atti indicati nell'art. 1, comma  1,
per la parte di detti importi che hanno formato oggetto di ricorso.
  2.  Il  valore  della lite e' determinato con riferimento a ciascun
atto impugnato, indipendentemente dal numero di soggetti  interessati
e dai tributi in esso indicati; qualora l'atto impugnato si riferisca
anche   all'imposta  sull'incremento  di  valore  degli  immobili  la
relativa lite si definisce autonomamente.