Art. 2.
Valore della lite
1. Il valore della lite e' calcolato tenendo conto dell'imposta o
della maggiore imposta relativa all'imponibile o al maggior
imponibile accertato, delle pene pecuniarie, delle soprattasse e
degli interessi risultanti dagli atti indicati nell'art. 1, comma 1,
per la parte di detti importi che hanno formato oggetto di ricorso.
2. Il valore della lite e' determinato con riferimento a ciascun
atto impugnato, indipendentemente dal numero di soggetti interessati
e dai tributi in esso indicati; qualora l'atto impugnato si riferisca
anche all'imposta sull'incremento di valore degli immobili la
relativa lite si definisce autonomamente.