Art. 3.
                     Presentazione della domanda
  1.  Per  ciascuna  lite pendente e' redatta una distinta domanda ed
effettuato un separato versamento.
  2. La domanda di definizione della lite e' redatta in carta libera,
secondo lo schema indicativo  allegato  al  presente  regolamento,  e
consegnata  o spedita, in plico senza busta raccomandato senza avviso
di ricevimento, entro il 15 dicembre 1994, all'ufficio tributario che
ha emanato il provvedimento oggetto della controversia. Copia,  anche
fotostatica, della domanda e' allegata all'originale.
  3.  L'attestazione di pagamento, ovvero una copia della distinta di
versamento di cui agli articoli 4 e 5, e' allegata  alla  domanda  di
definizione  della  lite presentata dal contribuente nella quale sono
riportati gli estremi del versamento.