Art. 5.
Liti fiscali di importo superiore a lire 2 milioni
e fino a lire 20 milioni
1. Il pagamento dell'importo di cui all'art. 3, comma 1, lettera b),
del decreto-legge 17 settembre 1994, n. 538, e' effettuato al
concessionario della riscossione competente secondo il domicilio
fiscale del contribuente al momento del pagamento, utilizzando la
distinta di versamento Mod. 8, Modulario F., Riscossione n. 8 o il
bollettino di conto corrente postale Mod. 11, Modulario F.,
Riscossione n. 11; le persone fisiche e le societa' di persone
possono effettuare il versamento anche mediante delega alle aziende
di credito, utilizzando l'attestazione di pagamento di cui al decreto
del Ministro delle finanze 9 maggio 1991, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 110 del 13 maggio 1991, contraddistinta da carta bianca
e grafica di colore nero.
2. Per i versamenti di cui al comma 1 sono istituiti,
rispettivamente, il codice-tributo 1452 per il versamento al
concessionario e il codice 43 per il pagamento mediante delega,
entrambi denominati: "chiusura lite fiscale pendente". Le avvertenze
riportate nei citati modelli vanno integrate con i predetti codici.
3. Le somme di cui ai commi 1 e 2, al netto delle commissioni
spettanti, vanno versate per intero all'erario, al capo VI, capitolo
1180, non articolato.
Nota all'art. 5:
- Per il testo dell'art. 3 del D.L. n. 538/1994 si veda
in nota al titolo.
- Per il D.M. 9 maggio 1991 si veda in nota alle
premesse.