Art. 5.
         Liti fiscali di importo superiore a lire 2 milioni
                      e fino a lire 20 milioni
 1. Il pagamento dell'importo di cui all'art. 3, comma 1, lettera b),
del  decreto-legge  17  settembre  1994,  n.  538,  e'  effettuato al
concessionario della  riscossione  competente  secondo  il  domicilio
fiscale  del  contribuente  al  momento del pagamento, utilizzando la
distinta di versamento Mod. 8, Modulario F., Riscossione n.  8  o  il
bollettino   di   conto  corrente  postale  Mod.  11,  Modulario  F.,
Riscossione n. 11; le  persone  fisiche  e  le  societa'  di  persone
possono  effettuare  il versamento anche mediante delega alle aziende
di credito, utilizzando l'attestazione di pagamento di cui al decreto
del Ministro delle finanze 9 maggio 1991, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n. 110 del 13 maggio 1991, contraddistinta da carta bianca
e grafica di colore nero.
  2.  Per  i  versamenti  di  cui  al   comma   1   sono   istituiti,
rispettivamente,   il   codice-tributo  1452  per  il  versamento  al
concessionario e il codice  43  per  il  pagamento  mediante  delega,
entrambi  denominati: "chiusura lite fiscale pendente". Le avvertenze
riportate nei citati modelli vanno integrate con i predetti codici.
  3. Le somme di cui ai commi 1  e  2,  al  netto  delle  commissioni
spettanti,  vanno versate per intero all'erario, al capo VI, capitolo
1180, non articolato.
 
          Nota all'art. 5:
             - Per il testo dell'art. 3 del D.L. n. 538/1994 si  veda
          in nota al titolo.
             -  Per  il  D.M.  9  maggio  1991  si  veda in nota alle
          premesse.