Art. 6.
                       Controlli degli uffici
  1.  Gli uffici tributari, entro trenta giorni dalla ricezione delle
domande,  provvedono  a  trasmettere  alla   commissione   tributaria
competente   la   copia   della   domanda   stessa,  corredata  della
documentazione di cui all'art. 3, comma 3.
  2. Gli uffici procedono, entro e non oltre  il  31  dicembre  1996,
all'esame  delle  domande  presentate  dai  contribuenti  al  fine di
verificare:
    a) l'ammissibilita' della domanda stessa;
    b) l'esatta liquidazione delle somme dovute;
    c) l'assolvimento dell'obbligo di pagamento.
  3. Qualora dai controlli effettuati risulti che  non  sussistono  i
presupposti  per  la  definizione della lite, gli uffici provvedono a
darne comunicazione alla commissione tributaria  competente  entro  e
non oltre il 28 febbraio 1997.
  4.  In  caso  di versamento in misura inferiore a quella dovuta per
errore  scusabile  del  contribuente,   gli   uffici   provvedono   a
comunicargli,   mediante   lettera   raccomandata   con   avviso   di
ricevimento, il maggior importo dovuto, invitandolo ad effettuare  il
relativo  versamento secondo le modalita' di cui agli articoli 4 e 5,
entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.
  5.  Nel  caso  in  cui  l'ufficio  non  riconosca  la  scusabilita'
dell'errore,   il   contribuente   puo'  farla  valere  dinanzi  alla
commissione tributaria in sede di udienza di discussione  conseguente
alla revoca dell'ordinanza di estinzione; in tal caso, la commissione
si pronuncia con decisione.
  6.  I  termini stabiliti nei commi 2 e 3 non si applicano quando il
valore della lite, calcolato ai sensi dell'art.  2,  e'  superiore  a
lire   20   milioni;  in  tal  caso,  l'ufficio  richiede  la  revoca
dell'ordinanza di estinzione, ferme restando  la  prescrizione  e  la
decadenza relative al diritto di riscossione dell'imposta.