Art. 7.
                       Estinzione del giudizio
  1.  Il  presidente  della  commissione  tributaria, o il presidente
della sezione alla quale e' stato assegnato il ricorso, dichiara, con
ordinanza non impugnabile, l'estinzione del giudizio sulla base della
copia  della  domanda  corredata   della   documentazione   trasmessa
dall'ufficio tributario ai sensi dell'art. 6, comma 1.
  2.  Effettuati  i  previsti  controlli,  gli  uffici,  nei  termini
previsti dall'art. 6, comunicano ai soggetti di cui  al  comma  1,  i
motivi  di  invalidita'  delle  domande dai quali consegue la mancata
estinzione del giudizio; in tali  casi  e'  revocata  l'ordinanza  di
estinzione  e  si  applicano  le  disposizioni  degli  articoli  19 e
seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 636.
  3. Per le udienze di discussione fissate per una data successiva al
15 dicembre 1994, qualora il contribuente dichiari di essersi avvalso
delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge  17  settembre
1994,  n. 538, e indichi gli estremi della domanda di definizione, il
giudizio e'  sospeso  fino  all'invio  della  documentazione  di  cui
all'art. 6, comma 1, da parte dell'ufficio tributario.
 
          Note all'art. 7:
             -  Le  disposizioni  degli  articoli  19  e seguenti del
          D.P.R. n.  636/1972 concernono il procedimento dinanzi alle
          commissioni tributarie.
             - Per il testo dell'art. 3 del D.L. n. 538/1994 si  veda
          in nota al titolo.