Art. 7.
Estinzione del giudizio
1. Il presidente della commissione tributaria, o il presidente
della sezione alla quale e' stato assegnato il ricorso, dichiara, con
ordinanza non impugnabile, l'estinzione del giudizio sulla base della
copia della domanda corredata della documentazione trasmessa
dall'ufficio tributario ai sensi dell'art. 6, comma 1.
2. Effettuati i previsti controlli, gli uffici, nei termini
previsti dall'art. 6, comunicano ai soggetti di cui al comma 1, i
motivi di invalidita' delle domande dai quali consegue la mancata
estinzione del giudizio; in tali casi e' revocata l'ordinanza di
estinzione e si applicano le disposizioni degli articoli 19 e
seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 636.
3. Per le udienze di discussione fissate per una data successiva al
15 dicembre 1994, qualora il contribuente dichiari di essersi avvalso
delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge 17 settembre
1994, n. 538, e indichi gli estremi della domanda di definizione, il
giudizio e' sospeso fino all'invio della documentazione di cui
all'art. 6, comma 1, da parte dell'ufficio tributario.
Note all'art. 7:
- Le disposizioni degli articoli 19 e seguenti del
D.P.R. n. 636/1972 concernono il procedimento dinanzi alle
commissioni tributarie.
- Per il testo dell'art. 3 del D.L. n. 538/1994 si veda
in nota al titolo.