Art. 7. Estinzione del giudizio 1. Il presidente della commissione tributaria, o il presidente della sezione alla quale e' stato assegnato il ricorso, dichiara, con ordinanza non impugnabile, l'estinzione del giudizio sulla base della copia della domanda corredata della documentazione trasmessa dall'ufficio tributario ai sensi dell'art. 6, comma 1. 2. Effettuati i previsti controlli, gli uffici, nei termini previsti dall'art. 6, comunicano ai soggetti di cui al comma 1, i motivi di invalidita' delle domande dai quali consegue la mancata estinzione del giudizio; in tali casi e' revocata l'ordinanza di estinzione e si applicano le disposizioni degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636. 3. Per le udienze di discussione fissate per una data successiva al 15 dicembre 1994, qualora il contribuente dichiari di essersi avvalso delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge 17 settembre 1994, n. 538, e indichi gli estremi della domanda di definizione, il giudizio e' sospeso fino all'invio della documentazione di cui all'art. 6, comma 1, da parte dell'ufficio tributario.
Note all'art. 7: - Le disposizioni degli articoli 19 e seguenti del D.P.R. n. 636/1972 concernono il procedimento dinanzi alle commissioni tributarie. - Per il testo dell'art. 3 del D.L. n. 538/1994 si veda in nota al titolo.