Art. 8.
                          Entrata in vigore
 1.  Il  presente  regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 28 settembre 1994
                              SCALFARO
                                  BERLUSCONI,      Presidente     del
                                  Consiglio dei Ministri
                                  TREMONTI, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: BIONDI
  Registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1994
  Atti di Governo, registro n. 94, foglio n. 5