Art. 8.
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 28 settembre 1994
SCALFARO
BERLUSCONI, Presidente del
Consiglio dei Ministri
TREMONTI, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: BIONDI
Registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1994
Atti di Governo, registro n. 94, foglio n. 5