Art. 10. 1. Per l'anno 1994, il canone di concessione a carico della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. e' determinato nella misura di lire 40 miliardi. Per il medesimo anno, non si applica il disposto dell'articolo 24 della convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 1988, n. 367. 2. All'onere relativo al minore introito derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, valutato in lire 120 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. 3. In materia di trasmissione di messaggi pubblicitari da parte della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo si applica l'articolo 8, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223. 4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.