Art. 10. 
  1. Per l'anno 1994, il canone di concessione a carico della  RAI  -
Radiotelevisione italiana S.p.a. e' determinato nella misura di  lire
40 miliardi. Per  il  medesimo  anno,  non  si  applica  il  disposto
dell'articolo 24 della convenzione tra il  Ministero  delle  poste  e
delle  telecomunicazioni  e  la  RAI  -  Radiotelevisione   italiana,
approvata con decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto  1988,
n. 367. 
  2.  All'onere  relativo  al   minore   introito   derivante   dalle
disposizioni di cui al comma 1, valutato in  lire  120  miliardi  per
l'anno 1994, si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione  del
Ministero del tesoro per  l'anno  1994,  all'uopo  utilizzando  parte
dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. 
  3. In materia di trasmissione di  messaggi  pubblicitari  da  parte
della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo si applica
l'articolo 8, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223. 
  4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le variazioni di bilancio occorrenti  per  l'attuazione  del
presente decreto.