Art. 11. 1. Le imprese che ricevono le richieste e le convalide delle garanzie relative agli apparecchi di radiodiffusione sono tenute a comunicare all'Ufficio del registro abbonamenti radio TV (URAR-TV) le generalita' e il domicilio di coloro che usufruiscono delle garanzie medesime nei termini e con le modalita' da stabilirsi con decreto del Ministro delle finanze. Il predetto obbligo di comunicazione grava direttamente sui commercianti, rappresentanti e agenti di vendita in genere di apparecchi radiotelevisi nell'ipotesi in cui, a seguito di accordi con l'impresa che fornisce l'assistenza in garanzia, la garanzia medesima sia subordinata all'esibizione del solo scontrino fiscale di acquisto dell'apparecchio televisivo. 2. Per ogni omessa o irregolare comunicazione di cui al comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 9 della legge 12 novembre 1949, n. 996, e successive integrazioni.