Art. 11. 
  1. Le imprese che  ricevono  le  richieste  e  le  convalide  delle
garanzie relative agli apparecchi di radiodiffusione  sono  tenute  a
comunicare all'Ufficio del registro abbonamenti radio TV (URAR-TV) le
generalita' e il domicilio di coloro che usufruiscono delle  garanzie
medesime nei termini e con le modalita' da stabilirsi con decreto del
Ministro delle finanze. Il predetto obbligo  di  comunicazione  grava
direttamente sui commercianti, rappresentanti e agenti di vendita  in
genere di apparecchi radiotelevisi nell'ipotesi in cui, a seguito  di
accordi con l'impresa  che  fornisce  l'assistenza  in  garanzia,  la
garanzia medesima sia subordinata all'esibizione del  solo  scontrino
fiscale di acquisto dell'apparecchio televisivo. 
  2. Per ogni omessa o irregolare comunicazione di cui al comma 1, si
applicano le sanzioni di cui all'articolo 9 della legge  12  novembre
1949, n. 996, e successive integrazioni.