Art. 2. 
  1. La societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo
e le societa' da essa controllate  effettuano,  entro  il  30  giugno
1994, la rideterminazione dei  valori  iscritti  in  bilancio  ed  in
inventario con riferimento all'esercizio  1993.  La  rideterminazione
deve essere certificata da una relazione redatta, in  conformita'  ai
criteri di cui all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1990,  n.  408,
da una o piu' societa' specializzate, ovvero da uno o  piu'  soggetti
in possesso dei  requisiti  previsti  dall'articolo  11  del  decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. 
  2. In attesa della rideterminazione definitiva di cui al  comma  1,
gli organi sociali possono procedere in via transitoria, entro il  30
aprile  1994,  alla  rettifica  anche   parziale,   secondo   criteri
prudenziali, dei valori iscritti in bilancio  ed  in  inventario  per
l'esercizio 1993, senza osservare le modalita' di cui al comma 1.