Art. 2. 1. La societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e le societa' da essa controllate effettuano, entro il 30 giugno 1994, la rideterminazione dei valori iscritti in bilancio ed in inventario con riferimento all'esercizio 1993. La rideterminazione deve essere certificata da una relazione redatta, in conformita' ai criteri di cui all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, da una o piu' societa' specializzate, ovvero da uno o piu' soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. 2. In attesa della rideterminazione definitiva di cui al comma 1, gli organi sociali possono procedere in via transitoria, entro il 30 aprile 1994, alla rettifica anche parziale, secondo criteri prudenziali, dei valori iscritti in bilancio ed in inventario per l'esercizio 1993, senza osservare le modalita' di cui al comma 1.