Art. 3. 1. La differenza tra il netto patrimoniale risultante dall'ultimo bilancio approvato e il patrimonio netto rivalutato puo' essere imputata in tutto o in parte ad una speciale riserva o al capitale sociale. I maggiori e i minori valori risultanti dalla rideterminazione di cui all'articolo 2 non concorrono a modificare il risultato dell'esercizio 1993. Possono altresi' ricostituirsi, in tutto o in parte, le riserve risultanti nel patrimonio netto di cui al bilancio al 31 dicembre 1992 mantenendo a tali riserve l'originario regime civilistico e fiscale. 2. L'assemblea della societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo adotta le conseguenti deliberazioni relative al capitale sociale e alle riserve di cui al comma 1.