Art. 3. 
  1. La differenza tra il netto patrimoniale  risultante  dall'ultimo
bilancio approvato e  il  patrimonio  netto  rivalutato  puo'  essere
imputata in tutto o in parte ad una speciale riserva  o  al  capitale
sociale.  I   maggiori   e   i   minori   valori   risultanti   dalla
rideterminazione di cui all'articolo 2 non concorrono a modificare il
risultato dell'esercizio 1993.  Possono  altresi'  ricostituirsi,  in
tutto o in parte, le riserve risultanti nel patrimonio netto  di  cui
al  bilancio  al  31  dicembre  1992  mantenendo   a   tali   riserve
l'originario regime civilistico e fiscale. 
  2. L'assemblea della societa' concessionaria del servizio  pubblico
radiotelevisivo  adotta  le  conseguenti  deliberazioni  relative  al
capitale sociale e alle riserve di cui al comma 1.