Art. 4. 
  1.  I   crediti   per   capitale   ed   interessi   vantati   dalle
Amministrazioni del tesoro e delle poste  e  delle  telecomunicazioni
nei confronti della societa'  concessionaria  del  servizio  pubblico
radiotelevisivo,  per  i   canoni   di   concessione   del   servizio
radiotelevisivo di cui  all'articolo  24  della  convenzione  tra  il
Ministero  delle  poste  e  delle  telecomunicazioni  e  la   RAI   -
Radiotelevisione italiana, approvata con decreto del Presidente della
Repubblica 1 agosto 1988, n. 367, relativi agli esercizi 1992 e 1993,
sono ceduti alla Cassa depositi e prestiti, contro il pagamento  alle
predette Amministrazioni degli importi di rispettiva competenza. 
  2. Successivamente alla rideterminazione  di  cui  all'articolo  2,
comma 1, il  Ministro  del  tesoro  autorizza  la  Cassa  depositi  e
prestiti a convertire i crediti alla medesima  ceduti  ai  sensi  del
comma 1, aumentati degli interessi maturati al saggio vigente  per  i
finanziamenti  della  Cassa  medesima,  in  capitale  della  societa'
concessionaria  del   servizio   pubblico   radiotelevisivo,   previa
individuazione dei parametri di conversione  da  determinarsi,  sulla
base dell'effettivo valore dell'azienda, ad opera di un  collegio  di
tre periti nominati dal presidente del tribunale di Roma. Il Ministro
del tesoro  rilascia  l'autorizzazione  sulla  base  di  un  rapporto
redatto dal direttore generale della Cassa depositi e prestiti  sullo
stato patrimoniale e sulle prospettive di  riequilibrio  economico  e
finanziario della RAI. Il direttore generale della Cassa  depositi  e
prestiti richiede al consiglio di amministrazione della RAI tutte  le
informazioni utili ai fini della redazione del predetto rapporto.  La
conversione nel capitale della RAI  dei  crediti  ceduti  alla  Cassa
depositi e prestiti deve essere effettuata entro un mese dal rilascio
dell'autorizzazione da parte del Ministro del tesoro e  comunque  non
oltre il 31 dicembre 1994. 
  3. L'assemblea della societa' concessionaria del servizio  pubblico
radiotelevisivo adotta le conseguenti modifiche statutarie.