Art. 6. 
  1. Alla concessione del servizio pubblico radiotelevisivo alla  RAI
- Radiotelevisione italiana S.p.a., di cui all'articolo 2,  comma  2,
della legge 6 agosto 1990, n.  223,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni,  si  applica  l'articolo  14,  commi   3   e   4,   del
decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.