Art. 6. 1. Alla concessione del servizio pubblico radiotelevisivo alla RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni, si applica l'articolo 14, commi 3 e 4, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.