Art. 7. 
  1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge 25 giugno 1993,  n.  206,
e' sostituito dal seguente: 
  " 1. Fino  all'entrata  in  vigore  di  una  nuova  disciplina  del
servizio pubblico radiotelevisivo, nel quadro  di  una  ridefinizione
del sistema radiotelevisivo e dell'editoria  nel  suo  complesso,  il
consiglio  di  amministrazione  della  societa'  concessionaria   del
servizio pubblico  radiotelevisivo  e'  composto  di  cinque  membri,
nominati con determinazione  adottata  d'intesa  dai  Presidenti  del
Senato della Repubblica e  della  Camera  dei  deputati,  scelti  tra
persone  di  riconosciuto  prestigio  professionale  e   di   notoria
indipendenza di comportamenti, che si  siano  distinti  in  attivita'
economiche, scientifiche,  giuridiche,  della  cultura  umanistica  o
della comunicazione  sociale,  maturandovi  significative  esperienze
manageriali. Essi durano in carica  per  non  piu'  di  due  esercizi
sociali. La carica di membro  del  consiglio  di  amministrazione  e'
incompatibile con l'appartenenza al Parlamento europeo, al Parlamento
nazionale, ai  consigli  regionali,  provinciali  e  dei  comuni  con
popolazione  superiore  a  ventimila   abitanti,   nonche'   con   la
titolarita' di rapporti di  interesse  o  di  lavoro  con  imprese  e
societa'  pubbliche  e  private   interessate   all'esercizio   della
radiodiffusione   sonora   e   televisiva   e    concorrenti    della
concessionaria ed altresi' con la titolarita' di cariche nei consigli
di amministrazione  di  societa'  controllate  dalla  concessionaria.
Successivamente  alla  conversione  dei  crediti  in  capitale,  alle
riunioni convocate per la verifica mensile sullo stato di avanzamento
del piano triennale  di  ristrutturazione  aziendale  e  per  l'esame
dell'andamento economico e finanziario della  gestione  partecipa  il
direttore generale della Cassa depositi e prestiti che  informa,  con
apposita relazione, i Presidenti delle Camere  e  il  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri.  Il  consiglio  di  amministrazione   della
societa' concessionaria procede,  altresi',  a  verifiche  bimestrali
sulla attuazione del piano  editoriale  e  ne  informa  con  apposita
relazione la  Commissione  bicamerale,  le  Commissioni  parlamentari
competenti e il Ministro delle poste e  delle  telecomunicazioni.  La
Commissione bicamerale puo' formulare, con delibera  assunta  con  la
maggioranza assoluta dei componenti, motivate proposte  al  consiglio
di  amministrazione  in  ordine  al  rispetto  delle  linee  e  degli
obiettivi contenuti nel piano editoriale, nonche' all'adeguamento del
piano stesso da parte delle reti e  testate  nel  corso  del  periodo
temporale di validita' del piano.". 
  2. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 25 giugno 1993,  n.  206,
e' abrogato.