Art. 8. 1. Il controllo della gestione sociale e' effettuato, a norma degli articoli 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, scelti tra soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. Il presidente del collegio sindacale e' il direttore generale dell'IRI o un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro del tesoro; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. L'assemblea dei soci deve essere convocata per la nomina dei componenti del collegio sindacale entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Le incompatibilita' previste dall'articolo 7, comma 1, per i membri del consiglio di amministrazione valgono anche per i componenti del collegio sindacale. 3. L'articolo 7 del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, e' abrogato.