Art. 8. 
  1. Il controllo della gestione sociale e' effettuato, a norma degli
articoli 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio  sindacale
composto da  tre  sindaci  effettivi  e  due  supplenti,  scelti  tra
soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 del  decreto
legislativo 27 gennaio  1992,  n.  88.  Il  presidente  del  collegio
sindacale e' il direttore generale dell'IRI o  un  suo  delegato;  un
sindaco effettivo e uno supplente sono  designati  dal  Ministro  del
tesoro; un sindaco effettivo  e  uno  supplente  sono  designati  dal
Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. L'assemblea dei  soci
deve essere convocata per  la  nomina  dei  componenti  del  collegio
sindacale entro quindici giorni dalla data di entrata in  vigore  del
presente decreto. 
  2. Le incompatibilita' previste dall'articolo 7,  comma  1,  per  i
membri  del  consiglio  di  amministrazione  valgono  anche   per   i
componenti del collegio sindacale. 
  3.  L'articolo  7  del  decreto-legge  6  dicembre  1984,  n.  807,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, e'
abrogato.