Art. 9. 
  1. Allo scopo di assicurare il servizio di trasmissione radiofonica
delle sedute parlamentari di cui all'articolo 24 della legge 6 agosto
1990, n. 223, il Ministero  delle  poste  e  delle  telecomunicazioni
stipula una convenzione di durata triennale con un concessionario per
la radiodiffusione sonora in ambito nazionale in grado  di  garantire
con gli impianti gia' disponibili la copertura  della  maggior  parte
del territorio nazionale. 
  2. La convenzione di cui al comma 1  deve  prevedere  l'impegno  da
parte  della  concessionaria  a  trasmettere   per   ogni   impianto,
nell'orario tra le ore 8.00 e le ore 21.00, almeno  il  sessanta  per
cento del numero annuo complessivo di ore dedicate dalle Camere  alle
sedute d'aula.  Tali  trasmissioni  non  possono  essere  interrotte,
precedute e seguite, per un tempo di trenta minuti dal loro inizio  e
dalla loro fine, da annunci pubblicitari o politici.  La  convenzione
e' rinnovabile  fino  alla  completa  realizzazione  da  parte  della
concessionaria   pubblica   della    rete    radiofonica    riservata
esclusivamente alla  trasmissione  dei  lavori  parlamentari  di  cui
all'articolo 24, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223. 
  3. La scelta del concessionario avviene mediante gara, tenuto conto
dei seguenti criteri: 
    a) precedenti attivita' di informazione di interesse generale; 
    b) affidabilita' tecnica della proposta; 
    c) minore contributo finanziario richiesto per il servizio; 
    d) investimenti effettuati nel settore. 
  4. L'importo da corrispondere alla concessionaria con le  modalita'
e nei termini previsti dalla convenzione di cui al comma 1 e' pari  a
lire 10 miliardi annui. 
  5. Al complessivo  onere  derivante  dall'attuazione  del  presente
articolo, nei limiti di lire 10 miliardi annui, a decorrere dall'anno
1994,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale  1994-1996,  al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro  per
l'anno 1994, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento  relativo
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.