Art. 9. 1. Allo scopo di assicurare il servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari di cui all'articolo 24 della legge 6 agosto 1990, n. 223, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni stipula una convenzione di durata triennale con un concessionario per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale in grado di garantire con gli impianti gia' disponibili la copertura della maggior parte del territorio nazionale. 2. La convenzione di cui al comma 1 deve prevedere l'impegno da parte della concessionaria a trasmettere per ogni impianto, nell'orario tra le ore 8.00 e le ore 21.00, almeno il sessanta per cento del numero annuo complessivo di ore dedicate dalle Camere alle sedute d'aula. Tali trasmissioni non possono essere interrotte, precedute e seguite, per un tempo di trenta minuti dal loro inizio e dalla loro fine, da annunci pubblicitari o politici. La convenzione e' rinnovabile fino alla completa realizzazione da parte della concessionaria pubblica della rete radiofonica riservata esclusivamente alla trasmissione dei lavori parlamentari di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223. 3. La scelta del concessionario avviene mediante gara, tenuto conto dei seguenti criteri: a) precedenti attivita' di informazione di interesse generale; b) affidabilita' tecnica della proposta; c) minore contributo finanziario richiesto per il servizio; d) investimenti effettuati nel settore. 4. L'importo da corrispondere alla concessionaria con le modalita' e nei termini previsti dalla convenzione di cui al comma 1 e' pari a lire 10 miliardi annui. 5. Al complessivo onere derivante dall'attuazione del presente articolo, nei limiti di lire 10 miliardi annui, a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.