Art. 6. Contenuto del provvedimento per la concessione del contributo 1. Il provvedimento di concessione del contributo previsto dall'art. 5, comma 1, e' emesso sulla base del piano di ripartizione di cui al comma 5 del medesimo articolo alla stregua dei criteri e delle procedure previsti al precedente art. 5. 2. Il provvedimento di cui al comma 1 prevede inoltre: a) l'obbligo di tenere in efficienza e di non distogliere dalla prevista utilizzazione il macchinario o le attrezzature di natura durevole senza esplicita autorizzazione da parte del Dipartimento della protezione civile per un periodo di tre anni dalla data di acquisizione dei predetti macchinari o attrezzature. Tale obbligo sussiste anche nel caso di anticipato scioglimento dell'associazione o trasferimento dei beni acquisiti ad altra associazione. L'obbligo di cui al presente comma puo' cessare con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri o di un suo delegato nei casi in cui la distrazione dall'uso originario sia connessa ad un progetto di ristrutturazione o di successivo improcrastinabile potenziamento, preventivamente autorizzati dal Dipartimento della protezione civile; b) l'obbligo, nel caso di beni mobili registrati, di intestazione all'associazione nella persona del presidente pro-tempore ; c) l'osservanza delle norme generali, anche comunitarie; d) le modalita' di erogazione del contributo medesimo; e) l'obbligo di realizzare l'iniziativa entro un termine stabilito prorogabile solo per fatti non imputabili all'associazione.