Art. 6. 
    Contenuto del provvedimento per la concessione del contributo 
  1.  Il  provvedimento  di  concessione  del   contributo   previsto
dall'art. 5, comma 1, e' emesso sulla base del piano di  ripartizione
di cui al comma 5 del medesimo articolo alla stregua  dei  criteri  e
delle procedure previsti al precedente art. 5. 
  2. Il provvedimento di cui al comma 1 prevede inoltre: 
    a) l'obbligo di tenere in efficienza e di non  distogliere  dalla
prevista utilizzazione il macchinario o  le  attrezzature  di  natura
durevole senza esplicita autorizzazione  da  parte  del  Dipartimento
della protezione civile per un periodo di  tre  anni  dalla  data  di
acquisizione dei predetti macchinari  o  attrezzature.  Tale  obbligo
sussiste anche nel caso di anticipato scioglimento  dell'associazione
o trasferimento dei beni acquisiti ad altra  associazione.  L'obbligo
di  cui  al  presente  comma  puo'  cessare  con  provvedimento   del
Presidente del Consiglio dei Ministri o di un suo delegato  nei  casi
in cui la distrazione dall'uso originario sia connessa ad un progetto
di ristrutturazione o di successivo improcrastinabile  potenziamento,
preventivamente autorizzati dal Dipartimento della protezione civile; 
    b) l'obbligo, nel caso di beni mobili registrati, di intestazione
all'associazione nella persona del presidente pro-tempore ; 
    c) l'osservanza delle norme generali, anche comunitarie; 
    d) le modalita' di erogazione del contributo medesimo; 
    e)  l'obbligo  di  realizzare  l'iniziativa  entro   un   termine
stabilito prorogabile solo per fatti non imputabili all'associazione.