Art. 9. Modalita' di intervento delle associazioni di volontariato nelle attivita' di previsione, prevenzione e soccorso 1. Le associazioni di volontariato di protezione civile di cui all'art. 1 del presente regolamento prestano la loro opera in base a esplicita richiesta dell'autorita' competente in materia di previsione, prevenzione e soccorso sul territorio. 2. Ove, peraltro, aderenti ad una o piu' associazioni si trovino sul luogo al momento del verificarsi di un'emergenza nell'assoluta impossibilita' di avvisare le competenti pubbliche autorita', possono intervenire per affrontare l'emergenza fermo restando l'obbligo di dare immediata notizia dei fatti e dell'intervento alle autorita' di protezione civile cui spetta il coordinamento e la direzione degli interventi di soccorso.