Art. 9. 
     Modalita' di intervento delle associazioni di volontariato 
        nelle attivita' di previsione, prevenzione e soccorso 
  1. Le associazioni di volontariato  di  protezione  civile  di  cui
all'art. 1 del presente regolamento prestano la loro opera in base  a
esplicita  richiesta  dell'autorita'   competente   in   materia   di
previsione, prevenzione e soccorso sul territorio. 
  2. Ove, peraltro, aderenti ad una o piu'  associazioni  si  trovino
sul luogo al momento del verificarsi  di  un'emergenza  nell'assoluta
impossibilita' di avvisare le competenti pubbliche autorita', possono
intervenire per affrontare l'emergenza fermo  restando  l'obbligo  di
dare immediata notizia dei fatti e dell'intervento alle autorita'  di
protezione civile cui spetta il coordinamento e  la  direzione  degli
interventi di soccorso.