Art. 3.
   1.  All'onere  derivante  dall'attuazione  della  presente  legge,
valutato  in  lire  115  milioni per l'anno 1994 e in lire 70 milioni
annue a decorrere dall'anno  1995,  si  provvede  quanto  a  lire  60
milioni  a  decorrere dall'anno 1994 a carico del capitolo 3150 dello
stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno 1994
e corrispondenti capitoli per gli esercizi  successivi  e,  quanto  a
lire  55  milioni per l'anno 1994 e a lire 10 milioni a decorrere dal
1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento  iscritto,
ai  fini  del  bilancio  triennale  1994-1996, al capitolo 6856 dello
stato di  previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1994,
all'uopo   parzialmente   utilizzando  l'accantonamento  relativo  al
Ministero degli affari esteri.
   2. Il Ministro del tesoro e autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.