Art. 10.
  1. Il personale del soppresso EFIM cessa dal  rapporto  di  impiego
decorsi  centoventi  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore del
presente decreto, con diritto al trattamento di fine rapporto ad esso
spettante in base all'ordinamento  giuridico  vigente  a  tale  data.
Entro  lo  stesso  termine,  il  predetto  personale  ha  facolta' di
presentare domanda per la riassunzione, con la procedura  di  cui  al
comma 2, nelle pubbliche amministrazioni.
  2.  Con  decreti del Ministro per la funzione pubblica, di concerto
con il Ministro del tesoro, sono stabiliti i tempi, le condizioni,  i
requisiti  e  le  modalita'  per  la  riassunzione  nei  ruoli  delle
amministrazioni  pubbliche,  nei  limiti  delle  dotazioni  organiche
provvisoriamente  definite  ai  sensi dell'articolo 3, comma 6, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, e  compatibilmente  con  le  esigenze
della  liquidazione,  del  personale  di  cui  al comma 1 cessato dal
rapporto di impiego successivamente alla data di  entrata  in  vigore
del presente decreto e che risulti in servizio alla stessa data.
  3.  La domanda di riassunzione, con le procedure di cui al comma 2,
puo' essere presentata dal  personale  del  soppresso  EFIM  che  sia
cessato  dal  rapporto  d'impiego  successivamente  alla  data del 21
luglio 1993. Nel programma di prepensionamenti  di  anzianita'  e  di
vecchiaia  di cui all'articolo 4 del decreto-legge 29 agosto 1994, n.
516,  da  attuarsi  secondo  le  regole  del  medesimo  articolo,  e'
ricompreso  il  personale  dell'EFIM in liquidazione in servizio alla
data del 21 luglio 1993, anche se  licenziato,  purche'  il  relativo
stato  di  disoccupazione permanga alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
  4. Al  personale  riassunto  ai  sensi  del  presente  articolo  si
applica,  ai  fini del trattamento pensionistico, la legge 7 febbraio
1979, n. 29.
  5. Con i decreti di cui al comma 2 e sulla base delle comunicazioni
fornite   dal   commissario   liquidatore,   sono   determinate    le
corrispondenze  con  le qualifiche e profili vigenti per il personale
delle amministrazioni statali.
  6.  Al  personale  riassunto  compete  il   trattamento   economico
comprendente   lo  stipendio  e  le  indennita'  a  qualunque  titolo
spettanti agli appartenenti alla qualifica funzionale in cui  ciascun
dipendente e' inquadrato.