Art. 10. 1. Il personale del soppresso EFIM cessa dal rapporto di impiego decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con diritto al trattamento di fine rapporto ad esso spettante in base all'ordinamento giuridico vigente a tale data. Entro lo stesso termine, il predetto personale ha facolta' di presentare domanda per la riassunzione, con la procedura di cui al comma 2, nelle pubbliche amministrazioni. 2. Con decreti del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti i tempi, le condizioni, i requisiti e le modalita' per la riassunzione nei ruoli delle amministrazioni pubbliche, nei limiti delle dotazioni organiche provvisoriamente definite ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e compatibilmente con le esigenze della liquidazione, del personale di cui al comma 1 cessato dal rapporto di impiego successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e che risulti in servizio alla stessa data. 3. La domanda di riassunzione, con le procedure di cui al comma 2, puo' essere presentata dal personale del soppresso EFIM che sia cessato dal rapporto d'impiego successivamente alla data del 21 luglio 1993. Nel programma di prepensionamenti di anzianita' e di vecchiaia di cui all'articolo 4 del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, da attuarsi secondo le regole del medesimo articolo, e' ricompreso il personale dell'EFIM in liquidazione in servizio alla data del 21 luglio 1993, anche se licenziato, purche' il relativo stato di disoccupazione permanga alla data di entrata in vigore del presente decreto. 4. Al personale riassunto ai sensi del presente articolo si applica, ai fini del trattamento pensionistico, la legge 7 febbraio 1979, n. 29. 5. Con i decreti di cui al comma 2 e sulla base delle comunicazioni fornite dal commissario liquidatore, sono determinate le corrispondenze con le qualifiche e profili vigenti per il personale delle amministrazioni statali. 6. Al personale riassunto compete il trattamento economico comprendente lo stipendio e le indennita' a qualunque titolo spettanti agli appartenenti alla qualifica funzionale in cui ciascun dipendente e' inquadrato.