Art. 11. 
  1. Per le finalita' di cui al decreto-legge 19  dicembre  1992,  n.
487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993,  n.
33, e successive modificazioni ed integrazioni, i mezzi finanziari  a
disposizione del commissario  liquidatore  del  soppresso  EFIM  sono
aumentati di lire 5.000 miliardi. Nell'ambito della predetta somma la
Cassa depositi e prestiti e' autorizzata ad effettuare  anticipazioni
di cassa nei limiti di importo stabiliti con decreti del Ministro del
tesoro, al tasso vigente per i mutui, da rimborsare  dallo  Stato  in
venti annualita' a decorrere dal 1995 di  cui  la  prima  comprensiva
degli interessi di preammortamento. 
  2. All'onere complessivo derivante dall'applicazione  del  presente
articolo, valutato in lire 775 miliardi per l'anno 1995  ed  in  lire
550 miliardi a decorrere dal  1996,  si  provvede  mediante  utilizzo
parziale   delle   proiezioni   per   gli   anni    1995    e    1996
dell'accantonamento relativo al Ministero del  tesoro,  iscritto,  ai
fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856  dello  stato
di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994. 
  3. I mezzi finanziari di cui al comma 1 sono destinati: 
    a) fino alla concorrenza di lire 3.000 miliardi per  gli  aumenti
di capitale e connesse operazioni finanziarie alle  societa'  di  cui
all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n.  487,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33; 
    b) per lire 145,5 miliardi per interventi a favore dei dipendenti
delle societa' operanti nel settore di cui all'articolo 4,  comma  2,
del  decreto-legge  19  dicembre  1992,  n.  487,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33; 
    c) per il residuo a  copertura  delle  spese  della  liquidazione
dell'EFIM e ad integrazione delle disponibilita' per i  pagamenti  di
cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), nonche' per  quelli  di  cui
all'articolo 5, comma 1, lettera b), del  decreto-legge  19  dicembre
1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  febbraio
1993, n. 33, e particolarmente, per  un  ammontare  non  inferiore  a
1.500 miliardi, in relazione  alle  societa'  capogruppo  e  societa'
controllate del comparto di cui all'articolo 2, comma 2, lettera  d),
del citato decreto-legge n. 487 del 1992. 
  4. Il commissario liquidatore, nell'ambito delle disponibilita'  di
cui al comma 1, nonche' di quelle di cui all'articolo 5, comma 3, del
decreto-legge   19   dicembre   1992,   n.   487,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e  in  attuazione
del  decreto-legge  20  maggio  1993,   n.   154,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 242, dovra'  provvedere
alla copertura delle perdite  ed  alla  ricostituzione  del  capitale
sociale delle societa' di cui all'articolo 4,  comma  2,  del  citato
decreto-legge   19   dicembre   1992,   n.   487,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  17   febbraio   1993,   n.   33,   fino
all'ammontare massimo di lire 4.068 miliardi. 
  5. All'articolo 5 del  decreto-legge  19  dicembre  1992,  n.  487,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993,  n.  33,
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
  "2-bis. Sono assistiti  dalla  garanzia  dello  Stato  gli  impegni
assunti dal commissario liquidatore in  ordine  al  trasferimento  di
aziende o di societa' previsti dal programma di cui  all'articolo  2,
comma 2, e dai progetti di cui all'articolo 3, comma 2,  nonche'  dal
progetto di ristrutturazione  del  comparto  ferroviario  che  dovra'
avere i contenuti di cui all'articolo 3, comma 2, ed essere approvato
a norma dell'articolo 4, comma 1. 
  2-ter. Nel quadro della riorganizzazione delle societa'  e  aziende
di cui all'articolo  4,  comma  2,  sono  garantite  dallo  Stato  le
obbligazioni assunte, o comunque  facenti  carico  all'EFIM,  e  alle
societa' dal medesimo controllate di cui  all'articolo  2,  comma  1,
nonche' a societa' da queste ultime controllate, sia quali fornitrici
principali, sia quali  cofornitrici  o  subfornitrici  per  materiale
bellico, in dipendenza di contratti di fornitura  stipulati  in  data
anteriore al 31 dicembre 1992 con i Governi  degli  Stati  dell'Iraq,
Iran,  Libia,  Peru',  Venezuela  e  Indonesia,  e  con  committenti,
pubblici o privati, appartenenti agli Stati sopra elencati.". 
  6. All'articolo 4, comma 1, terzo  periodo,  del  decreto-legge  19
dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
febbraio  1993,  n.  33,  dopo   le   parole:   "liquidare   societa'
controllate," sono aggiunte le seguenti: "di rilasciare  fidejussioni
necessarie  per  la  continuazione  dell'attivita'  in  attesa  delle
alienazioni,".