Art. 12.
  1. Le disposizioni  del  presente  decreto  hanno  effetto  dal  21
novembre 1994.
  2.  Il  presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 22 novembre 1994
                              SCALFARO
                                  BERLUSCONI,     Presidente      del
                                  Consiglio dei Ministri
                                  DINI, Ministro del tesoro
                                  URBANI,  Ministro  per  la funzione
                                  pubblica e gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: BIONDI