Art. 2.
  1. Le autorizzazioni e licenze previste dalla legge 9 luglio  1990,
n.  185,  nonche'  dalle  altre leggi sulla produzione e commercio di
armi e materiali di armamento, sono rilasciate  alle  societa',  fino
all'adempimento   degli   obblighi   contrattuali   assunti,  di  cui
all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n.  487,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e
sono  estese,  fino alla scadenza dei termini dei relativi contratti,
alle aziende date in  affitto  o  trasferite  a  norma  del  predetto
articolo.
  2.  In  caso di trasferimento di aziende o rami di aziende operanti
nel settore di cui all'articolo 4,  comma  2,  del  decreto-legge  19
dicembre  1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
febbraio 1993, n. 33, i  cessionari  delle  predette  aziende  e  dei
predetti  rami  di aziende succedono nei diritti e nelle attribuzioni
di cui le societa' cedenti erano titolari in  forza  di  legge  o  di
provvedimento   amministrativo   o   di  contratto  con  la  pubblica
amministrazione.
  3. Ai fini  indicati  dai  commi  1  e  2,  gli  organi  competenti
procedono  alla verifica, nei confronti dei soggetti interessati, del
possesso dei requisiti richiesti da disposizioni  di  legge,  nonche'
dell'assenza  dei divieti e delle decadenze previsti dall'articolo 10
della legge 31 maggio 1965, n.   575, e successive  modificazioni  ed
integrazioni;   essi  procedono,  altresi',  al  trasferimento  delle
autorizzazioni, licenze o altri provvedimenti occorrenti,  salvo  che
per  quelli  necessari  all'adempimento  di contratti o operazioni da
parte delle societa' di cui al comma 1, per un periodo  di  sei  mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  4.  I  cessionari  di  aziende e del complesso di beni strumentali,
materiali ed immateriali, delle societa' controllate  direttamente  o
indirettamente  dall'EFIM,  se  in  possesso  dei requisiti richiesti
subentrano nei consorzi di cui le  societa'  cedenti  fanno  parte  e
succedono  ad  essi  nelle iscrizioni all'Albo nazionale costruttori,
nonche' nei diritti e nelle attribuzioni di cui le  societa'  cedenti
erano  titolari in forza di legge o di provvedimento amministrativo o
di contratto con la pubblica amministrazione.