Art. 2. 1. Le autorizzazioni e licenze previste dalla legge 9 luglio 1990, n. 185, nonche' dalle altre leggi sulla produzione e commercio di armi e materiali di armamento, sono rilasciate alle societa', fino all'adempimento degli obblighi contrattuali assunti, di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e sono estese, fino alla scadenza dei termini dei relativi contratti, alle aziende date in affitto o trasferite a norma del predetto articolo. 2. In caso di trasferimento di aziende o rami di aziende operanti nel settore di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, i cessionari delle predette aziende e dei predetti rami di aziende succedono nei diritti e nelle attribuzioni di cui le societa' cedenti erano titolari in forza di legge o di provvedimento amministrativo o di contratto con la pubblica amministrazione. 3. Ai fini indicati dai commi 1 e 2, gli organi competenti procedono alla verifica, nei confronti dei soggetti interessati, del possesso dei requisiti richiesti da disposizioni di legge, nonche' dell'assenza dei divieti e delle decadenze previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni; essi procedono, altresi', al trasferimento delle autorizzazioni, licenze o altri provvedimenti occorrenti, salvo che per quelli necessari all'adempimento di contratti o operazioni da parte delle societa' di cui al comma 1, per un periodo di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 4. I cessionari di aziende e del complesso di beni strumentali, materiali ed immateriali, delle societa' controllate direttamente o indirettamente dall'EFIM, se in possesso dei requisiti richiesti subentrano nei consorzi di cui le societa' cedenti fanno parte e succedono ad essi nelle iscrizioni all'Albo nazionale costruttori, nonche' nei diritti e nelle attribuzioni di cui le societa' cedenti erano titolari in forza di legge o di provvedimento amministrativo o di contratto con la pubblica amministrazione.