Art. 3.
  1. Il comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 19  dicembre  1992,
n.  487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993,
n. 33, e' sostituito dal seguente:
  "  3.  Il  commissario  liquidatore  provvede  all'attuazione   del
programma  di  cui  all'articolo  2,  comma  2, e dei progetti di cui
all'articolo 3, comma 2, ed  alla  liquidazione  dell'ente  soppresso
entro  due  anni  dalla data dell'approvazione ministeriale di cui al
comma 1. Decorso tale periodo, l'ente soppresso e le societa'  che  a
tale  data  risultino  ancora  controllate  dallo  stesso  ente  sono
assoggettati alla procedura di  liquidazione  coatta  amministrativa,
con  decreto del Ministro del tesoro. Il commissario liquidatore puo'
chiedere prima della scadenza del termine biennale che vengano  poste
in  liquidazione  coatta,  a  norma del titolo V del regio decreto 16
marzo  1942,  n.  267,  una  o  piu'  societa'  controllate  di   cui
all'articolo  2,  comma  1.  Il  provvedimento di liquidazione coatta
amministrativa  preclude  la  dichiarazione  di  fallimento.  Per  le
liquidazioni  coatte  delle  societa' controllate dall'EFIM, i poteri
dell'autorita' di vigilanza di cui agli articoli 194 e  seguenti  del
citato  regio  decreto  sono  attribuiti  al  commissario liquidatore
dell'EFIM ovvero al commissario che sara' preposto alla  liquidazione
coatta del soppresso ente, i quali riferiscono al Ministro del tesoro
in merito all'andamento delle procedure liquidatorie delle menzionate
societa'.  Nel  caso  di  liquidazione  coatta  dell'EFIM i poteri di
vigilanza sono esercitati dal Ministro del tesoro.".