Art. 4. 1. Sino a quando non sia stata presentata domanda di liquidazione coatta amministrativa, le societa' controllate dall'EFIM di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, possono presentare domanda di concordato preventivo ai sensi dell'articolo 160 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, previa autorizzazione del commissario liquidatore che potra' presentare anche direttamente la stessa domanda. 2. Qualora l'autorita' competente abbia disposto la liquidazione coatta amministrativa di una delle societa' controllate dall'EFIM di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, ovvero abbia accolto il ricorso per l'ammissione al concordato preventivo di cui al comma 1, gli atti ed i contratti previsti nel comma 1 dell'articolo 4 del citato decreto-legge, compiuti ovvero stipulati dal commissario liquidatore dell'EFIM in data anteriore all'assoggettamento della societa' alla liquidazione coatta amministrativa, ovvero al concordato preventivo, hanno gli stessi effetti di quelli posti in essere, a norma del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal commissario nominato per la procedura effettivamente instaurata. 3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e secondo la procedura del medesimo articolo, possono essere convertiti in capitale delle societa' mutuatarie anche i crediti vantati da societa' controllate dall'ente soppresso poste in liquidazione a seguito del verificarsi di una delle cause di cui all'articolo 2448, comma primo, numeri 1), 2), 3), 5) e 6), del codice civile, ovvero poste in liquidazione coatta amministrativa a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.