Art. 5. 1. Al comma 4, ultimo periodo, dell'articolo 5 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, dopo le parole: "di cui al comma 1, lettere a) e b)," sono aggiunte le seguenti: "nonche' dei debiti di cui all'articolo 6, comma 4".