Art. 5.
  1. Al comma 4, ultimo periodo, dell'articolo 5 del decreto-legge 19
dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
febbraio  1993, n. 33, dopo le parole: "di cui al comma 1, lettere a)
e b),"  sono  aggiunte  le  seguenti:  "nonche'  dei  debiti  di  cui
all'articolo 6, comma 4".