Art. 6.
  1. Dopo il comma 4 dell'articolo 5 del  decreto-legge  19  dicembre
1992,  n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio
1993, n. 33, sono inseriti i seguenti:
  "4-bis. L'elenco  dei  crediti  di  cui  al  comma  4  puo'  essere
aggiornato  per  tenere  conto sia di eventuali variazioni di importo
determinate dalla maturazione fino alla data di godimento della prima
cedola delle obbligazioni di cui al comma 3, ovvero del pagamento  in
contanti,  degli  interessi  corrispettivi  ai tassi pattuiti e degli
altri oneri relativi ai rapporti di  cui  all'articolo  6,  comma  4,
ovvero  degli interessi corrispettivi comunque non superiori a quelli
legali per i crediti originati da rapporti diversi da quelli  di  cui
all'articolo  6,  comma 4, sia delle eventuali variazioni determinate
da accordi transattivi, dalla correzione di errori materiali,  ovvero
da  altri  fatti  o  atti  sopravvenuti,  ivi  compresa  la  messa in
liquidazione di altre societa' comprese tra quelle di cui al comma 1,
lettera b). Le predette modifiche ed  integrazioni  vengono  proposte
dal  commissario  liquidatore  ed  approvate  dal Ministro del tesoro
conformemente alle modalita' e secondo le procedure di cui  al  comma
4.
  4-ter.  L'elenco  dei  crediti  sorti  prima  del  18  luglio 1992,
relativi a  societa'  di  cui  al  comma  1,  lettera  b),  poste  in
liquidazione  coatta  amministrativa,  e'  approvato dal Ministro del
tesoro,  su  proposta  del  commissario  liquidatore  dell'EFIM.   Il
predetto  elenco  deve  essere  trasmesso  al commissario liquidatore
dell'EFIM  dal  commissario  liquidatore  delle  societa'  poste   in
liquidazione  coatta  entro  il  termine  previsto  dal  primo  comma
dell'articolo 209 del regio decreto  16  marzo  1942,  n.    267.  La
medesima   procedura   si  applica  per  le  eventuali  modifiche  ed
integrazioni dell'elenco. L'estinzione, ai sensi  del  comma  1,  dei
debiti  risultanti  dal  predetto  elenco  viene  effettuata mediante
consegna di obbligazioni emesse dalla Cassa depositi  e  prestiti  ai
sensi  del  comma  3,  con  decorrenza  degli  interessi a favore dei
singoli creditori a partire dal primo giorno del  mese  successivo  a
quello  in  cui  e'  effettuato  il deposito dell'elenco ai sensi del
primo comma dell'articolo 209 del citato regio  decreto  n.  267  del
1942.
  4-quater. Nei confronti delle societa' di cui al comma 4-ter non si
applicano  gli  articoli  66 e 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, per i pagamenti relativi a crediti sorti successivamente  al  18
luglio 1992.
  4-quinquies. Per le societa' di cui al comma 4-ter l'estinzione dei
debiti  sorti  dopo  il  18  luglio 1992 e' effettuata a valere sulle
disponibilita'  di  cassa,   anche   derivanti   dalla   liquidazione
dell'attivo,  nonche'  dai  trasferimenti  disposti  dal  commissario
liquidatore dell'EFIM  della  provvista  derivante  da  anticipazioni
della Cassa depositi e prestiti.
  4-sexies. Fatti salvi gli effetti di cui all'articolo 6, comma 4, e
le altre deroghe espressamente previste, la procedura di liquidazione
coatta  amministrativa  delle  societa'  di  cui  al  comma  4-ter e'
regolata dalle disposizioni di cui al titolo V del regio  decreto  16
marzo 1942, n. 267.".