Art. 9.
  1. Al comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge 19  dicembre  1992,
n.  487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993,
n. 33, sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  ",  nonche'  al
pagamento   di   acconti   alle   imprese  che  esercitano  attivita'
commerciale con meno di 50 dipendenti ed alle societa' di servizi con
meno  di  100  dipendenti  creditrici  dell'ente  soppresso  e  delle
societa'  di  cui all'articolo 2, comma 1, nonche' a professionisti e
lavoratori autonomi.".