Art. 2.
  1. Il diploma universitario di tecnico  ortopedico,  conseguito  ai
sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n.  502,  e  successive  modificazioni,  abilita  all'esercizio della
professione.
 
          Nota all'art. 2:
             - Per il testo del comma 3 dell'art.  6  del  D.Lgs.  n.
          502/1992 si veda in note alle premesse.