Art. 3.
 
   1.    A  decorrere  dalla data di entrata in vigore della presente
legge, la legge 20 febbraio 1985, n. 41, e' abrogata e cessa di avere
efficacia il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 11 marzo 1988, n. 200.
   2.  Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo  17,  comma  1,
della  legge  23 agosto 1988, n. 400, saranno determinati i criteri e
le procedure per il conferimento ai  richiedenti  del  patrocinio  da
parte   dello   Stato  italiano  ai  sensi  dell'articolo  153  della
convezione di cui  all'articolo  1  e  per  i  fini  dell'articolo  4
dell'Annesso III alla convenzione stessa.