Art. 3. 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la legge 20 febbraio 1985, n. 41, e' abrogata e cessa di avere efficacia il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1988, n. 200. 2. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, saranno determinati i criteri e le procedure per il conferimento ai richiedenti del patrocinio da parte dello Stato italiano ai sensi dell'articolo 153 della convezione di cui all'articolo 1 e per i fini dell'articolo 4 dell'Annesso III alla convenzione stessa.