Art. 4.
 
   1.    A  decorrere  dalla data di entrata in vigore della presente
legge,  la  definizione  della  piattaforma  continentale,   di   cui
all'articolo  1,  primo comma, della legge 21 luglio 1967, n. 613, e'
da intendersi sostituita dalla definizione  di  cui  all'articolo  76
della convenzione di cui all'articolo 1.