Art. 4. 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione della piattaforma continentale, di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 21 luglio 1967, n. 613, e' da intendersi sostituita dalla definizione di cui all'articolo 76 della convenzione di cui all'articolo 1.