Art. 5.
   1.    All'onere  derivante  dall'attuazione  della presente legge,
valutato in lire 1.000  miliardi  annui  a  decorrere  dal  1995,  si
provvede   mediante  utilizzo  delle  proiezioni  dello  stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo  6856
dello  stato  di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994,
all'uopo parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  riguardante  il
Ministero degli affari esteri.
   2.  Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.