IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO E IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, recante misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialita' giovanile nel Mezzogiorno; Viste le modificazioni apportate al citato decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, dalla legge 11 agosto 1991, n. 275; Viste le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 559, le quali stabiliscono che le modalita' di attuazione, i benefici concedibili e le relative misure e limiti, con rispetto della normativa comunitaria, del citato decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, sono fissati con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza: del Consiglio dei Ministri"; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 22 settembre 1994; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata ai sensi dell'art. 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota n. 1/6036 del 7 ottobre 1994); A D O T T A il seguente regolamento: Art. 1. Soggetti beneficiari 1. Per favorire lo sviluppo di nuova imprenditorialita' giovanile nei territori di cui agli obiettivi 1, 2 e 5 b, cosi' come definiti dal regolamento comunitario n. 2081 del 20 luglio 1993, le societa' - ivi comprese le cooperative di produzione e lavoro iscritte nel registro prefettizio di cui all'art. 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni - con le caratteristiche di cui al seguente comma 2, che si impegnano a realizzare progetti nei settori di cui all'art. 2, possono beneficiare delle agevolazioni di cui al successivo art. 3. 2. Sono ammesse ai benefici di cui al successivo art. 3 le societa' composte esclusivamente da giovani tra i 18 ed i 35 anni oppure composte prevalentemente da giovani tra i 18 e i 29 anni che abbiano la maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione, che siano residenti nei comuni ricadenti nei territori di cui al comma 1 alla data del 1 gennaio 1994. Nel caso di un comune avente solo una parte del proprio territorio compresa nelle aree di cui al comma 1, il requisito della residenza sussiste se nella parte suddetta risiede - in base ai dati ISTAT - la maggioranza assoluta della popolazione comunale. 3. Le societa' devono avere sede legale, amministrativa ed operativa nei territori di cui al comma 1. 4. Sono escluse le ditte individuali, le societa' di fatto o le societa' aventi un unico socio. 5. Gli statuti societari devono contenere una clausola che non consenta atti di trasferimento di quote od azioni societarie che facciano venir meno le condizioni soggettive di eta' e residenza fissate nel precedente comma 2, per almeno dieci anni dalla data del provvedimento di ammissione alle agevolazioni di cui al successivo art. 7. La modifica della suddetta clausola statutaria prima del termine dei dieci anni provoca l'immediata decadenza dalle agevolazioni concesse, con le sanzioni indicate al successivo art. 8. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'intero art. 1 del D.L. n. 559/1994 (Disposizioni urgenti per la ripresa delle attivita' imprenditoriali), non convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali, le cui disposizioni sono state trasfuse, con formulazione pressoche' identica, nell'art. 1 del D.L. 30 novembre 1994, n. 658, in corso di conversione in legge, era il seguente: "Art. 1 (Imprenditorialita' giovanile). - 1. L'ambito territoriale di riferimento per il perseguimento delle finalita' e degli obiettivi del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, e' costituito dai territori di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b, cosi come definiti dai regolamenti dell'Unione europea. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del bilancio e della programmazione economica stabilisce con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le relative modalita' d'attuazione, anche con riferimento ai benefici concedibili e alle relative misure e limiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia. Il decreto dovra' comunque garantire il pieno controllo pubblico degli incentivi e dei pubblici investimenti, nonche' la trasparenza delle procedure e la omogeneita' dei criteri di valutazione delle domande, fissando criteri che comprendano la presentazione da parte dei richiedenti di un piano programma almeno triennale e di un bilancio previsionale triennale. 2. Il presidente del comitato istituito ai sensi della normativa indicata al comma 1 e' autorizzato a costituire, entro il 31 agosto 1994, una societa' per azioni, denominata societa' per l'imprenditorialita' giovanile, cui e' affidato il compito di produrre servizi a favore di organismi ed enti anche territoriali, imprese ed altri soggetti economici, finalizzati alla creazione di nuove imprese e al sostegno delle piccole e medie imprese, costituite prevalentemente da giovani tra i 18 e i 29 anni, ovvero formate esclusivamente da giovani tra i 18 e i 35 anni, nonche' allo sviluppo locale. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sua costituzione, la societa' subentra altresi' nelle funzioni gia' esercitate dal comitato e dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi della medesima normativa e nei relativi rapporti giuridici. La societa' puo' promuovere la costituzione e partecipare al capitale sociale di altre societa' operanti a livello regionale per le medesime finalita', cui possono partecipare anche le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o le loro unione regionali, nonche' partecipare al capitale sociale di piccole imprese nella misura massima del 10% del capitale stesso. Al capitale sociale della societa' possono altresi' partecipare enti anche territoriali, imprese ed altri soggetti economici comprese le societa' di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, le finanziarie di cui all'articolo 16 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, che possono utilizzare a questo scopo non piu' del 15 per cento delle risorse rientrate nella loro disponibilita' a seguito delle dismissioni delle partecipazioni assunte ai sensi della legge 27 febbraio 1985, n. 49, nonche' le associazioni di categoria sulla base di criteri fissati con il decreto di cui al comma 1. La societa' puo' essere destinataria di finanziamenti nazionali e dell'Unione europea, il cui utilizzo, anche in relazione agli aspetti connessi alle esigenze di funzionamento, sara' disciplinato sulla base di apposite convenzioni con i soggetti finanziatori. 3. Il Ministro del tesoro, che esercita i diritti dell'azionista previa intesa con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvede al versamento delle somme necessarie alla costituzione del capitale sociale iniziale della societa' di cui al comma 2, stabilito in lire 10 miliardi, a valere sulle somme derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 4. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 15, commi 4 e 5, e all'art. 19 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359. 4. Per le finalita' di cui al presente articolo, e' autorizzata la complessiva spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1994 e di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996. Al relativo onere si provvede, quanto a lire 100 miliardi per l'anno 1994, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per il medesimo anno di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e, quanto a lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996, mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro iscritto, ai fini del bilancio 1994-96, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica ripartisce con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, acquisito previamente il parere delle competenti commissioni parlamentari, le predette risorse finanziarie tra i territori di cui al comma 1. Le risorse finanziarie comunque destinate alle finalita' di cui al presente articolo affluiscono in un conto corrente infruttifero intestato alla societa' per l'imprenditorialita' giovanile, aperto presso la Cassa depositi e prestiti. La societa' puo' periodicamente avanzare richieste di prelevamento di fondi dal suddetto conto, a favore di se stessa, soltanto per le somme strettamente necessarie per il conseguimento delle finalita' di cui al comma 2. 5. Il personale in servizio presso il comitato alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, se e fino a quando non venga assunto dalla societa', resta iscritto nel ruolo transitorio ad esaurimento presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, di cui all'art. 14 del medesimo decreto legislativo, e successive integrazioni e modificazioni. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla costituzione della societa' di cui al presente articolo, il decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, cosi come modificato ed integrato dalla successiva normativa, e' abrogato. 6. I mutui a tasso agevolato sono assistiti dalle garanzie previsti dal codice civile e da privilegio speciale, da costituire con le stesse modalita' ed avente le stesse caratteristiche del privilegio di cui all'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 1 novembre 1944, n. 367, come sostituito dall'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 ottobre 1947, n. 1075, acquisibile nell'ambito degli investimenti da realizzare. 7. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi devvono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello steso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Note all'art. 1: - Il regolamento CEE n. 2081/93, che modifica il regolamento n. 2052/88 relativo alle missioni dei fondi a finalita' strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 193 del 31 luglio 1993 e ripubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 73 del 16 settembre 1993 - 2a serie speciale. Gli obiettivi 1, 2 e 5-b indicati nell'art. 1 di detto regolamento sono: 1) promuovere lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle regioni il cui sviluppo e' in ritardo, denominato "obiettivo n. 1"; 2) riconvertire le regioni, regioni frontaliere o parti di regioni (compresi i bacini d'occupazione e le comunita' urbane) gravemente colpite dal declino industriale, denominato "obiettivo n. 2"; 5-b) promuovere lo sviluppo rurale, agevolando lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle zone rurali, denominato "obiettivo n. 5-b". - Il testo dell'art. 13 del D.L.C.P.S. n. 1577/1947 (Provvedimenti per la cooperazione), come modificato dall'art. 6 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, e dall'art. 6 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e' il seguente: "Art. 13 (Riordinamento del registro prefettizio). - Nel registro prefettizio delle cooperative di cui all'art. 14 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, oltre alle cooperative ammissibili ai pubblici appalti, devono essere iscritti: a) tutte le altre cooperative legalmente costituite qualunque sia il loro oggetto; b) (soppressa). Il registro e' tenuto distintamente per sezioni a seconda della diversa natura ed attivita' degli enti, e cioe': Sezione cooperazione di consumo; Sezione cooperazione di produzione e lavoro; Sezione cooperazione agricola; Sezione cooperazione edilizia; Sezione cooperazione di trasporto; Sezione cooperazione della pesca; Sezione cooperazione mista; Sezione cooperazione sociale. Oltre che nella sezione per esse specificamente prevista, le cooperative sociali sono iscritte nella sezione cui direttamente afferisce l'attivita' da esse svolta".