IL MINISTRO DEL BILANCIO 
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
                           DI CONCERTO CON 
                       IL MINISTRO DEL TESORO 
                                  E 
                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA 
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 
  Visto il decreto-legge 30 dicembre 1985, n.  786,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n.  44,  recante  misure
straordinarie   per   la   promozione    e    lo    sviluppo    della
imprenditorialita' giovanile nel Mezzogiorno; 
  Viste  le  modificazioni  apportate  al  citato  decreto-legge   30
dicembre 1985, n. 786, dalla legge 11 agosto 1991, n. 275; 
  Viste le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge
30 settembre 1994, n. 559, le quali stabiliscono che le modalita'  di
attuazione, i benefici concedibili e le relative misure e limiti, con
rispetto della normativa comunitaria,  del  citato  decreto-legge  30
dicembre 1985, n. 786, sono fissati  con  decreto  del  Ministro  del
bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri
del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; 
  Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
recante "Disciplina dell'attivita' di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza: del Consiglio dei Ministri"; 
  Udito il parere  del  Consiglio  di  Stato  espresso  nell'adunanza
generale del 22 settembre 1994; 
  Vista la comunicazione al Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,
effettuata ai sensi dell'art. 17, comma 3, della citata legge 23 
agosto 1988, n. 400 (nota n. 1/6036 
del 7 ottobre 1994); 
                             A D O T T A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                        Soggetti beneficiari 
  1. Per favorire lo sviluppo di nuova  imprenditorialita'  giovanile
nei territori di cui agli obiettivi 1, 2 e 5 b, cosi'  come  definiti
dal regolamento comunitario n. 2081 del 20 luglio 1993, le societa' -
ivi comprese le cooperative  di  produzione  e  lavoro  iscritte  nel
registro prefettizio di cui all'art. 13 del decreto  legislativo  del
Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e  successive
modificazioni - con le caratteristiche di cui al  seguente  comma  2,
che si impegnano a realizzare progetti nei settori di cui all'art. 2,
possono beneficiare delle agevolazioni di cui al successivo art. 3. 
  2. Sono ammesse ai benefici di cui al successivo art. 3 le societa'
composte esclusivamente da giovani tra i  18  ed  i  35  anni  oppure
composte prevalentemente da giovani tra i 18 e i 29 anni che  abbiano
la maggioranza assoluta numerica e di quote  di  partecipazione,  che
siano residenti nei comuni ricadenti nei territori di cui al comma  1
alla data del 1 gennaio 1994. Nel caso di un comune avente  solo  una
parte del proprio territorio compresa nelle aree di cui al  comma  1,
il requisito della residenza sussiste se nella parte suddetta risiede
- in base ai dati ISTAT - la maggioranza assoluta  della  popolazione
comunale. 
  3.  Le  societa'  devono  avere  sede  legale,  amministrativa   ed
operativa nei territori di cui al comma 1. 
  4. Sono escluse le ditte individuali, le societa'  di  fatto  o  le
societa' aventi un unico socio. 
  5. Gli statuti societari devono  contenere  una  clausola  che  non
consenta atti di trasferimento di  quote  od  azioni  societarie  che
facciano venir meno le condizioni  soggettive  di  eta'  e  residenza
fissate nel precedente comma 2, per almeno dieci anni dalla data  del
provvedimento di ammissione alle agevolazioni di  cui  al  successivo
art. 7. La modifica della  suddetta  clausola  statutaria  prima  del
termine  dei  dieci  anni   provoca   l'immediata   decadenza   dalle
agevolazioni concesse, con le sanzioni indicate al successivo art. 8. 
          AVVERTENZA: 
               Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai 
                   sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle 
                        disposizioni sulla promulgazione delle leggi, 
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica 
           e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, 
              approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo 
            fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge 
                alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il 
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
                   - Il testo dell'intero art. 1 del D.L. n. 559/1994 
                 (Disposizioni urgenti per la ripresa delle attivita' 
             imprenditoriali), non convertito in legge per decorrenza 
           dei termini costituzionali, le cui disposizioni sono state 
          trasfuse, con formulazione pressoche' identica, nell'art. 1 
           del D.L. 30 novembre 1994, n. 658, in corso di conversione 
          in legge, era il seguente: 
                "Art. 1 (Imprenditorialita' giovanile). - 1. L'ambito 
               territoriale di riferimento per il perseguimento delle 
            finalita' e degli obiettivi del decreto-legge 30 dicembre 
          1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 
             febbraio 1986, n. 44, e' costituito dai territori di cui 
                     agli obiettivi 1, 2 e 5b, cosi come definiti dai 
           regolamenti dell'Unione europea. Entro trenta giorni dalla 
          data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro 
             del bilancio e della programmazione economica stabilisce 
          con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro 
                    e con il Ministro dell'industria, del commercio e 
          dell'artigianato, le relative modalita' d'attuazione, anche 
              con riferimento ai benefici concedibili e alle relative 
            misure e limiti, nel rispetto della normativa comunitaria 
          vigente in materia. Il decreto dovra' comunque garantire il 
              pieno controllo pubblico degli incentivi e dei pubblici 
            investimenti, nonche' la trasparenza delle procedure e la 
                omogeneita' dei criteri di valutazione delle domande, 
           fissando criteri che comprendano la presentazione da parte 
          dei richiedenti di un piano programma almeno triennale e di 
          un bilancio previsionale triennale. 
               2. Il presidente del comitato istituito ai sensi della 
           normativa indicata al comma 1 e' autorizzato a costituire, 
                    entro il 31 agosto 1994, una societa' per azioni, 
          denominata societa' per l'imprenditorialita' giovanile, cui 
               e' affidato il compito di produrre servizi a favore di 
               organismi ed enti anche territoriali, imprese ed altri 
              soggetti economici, finalizzati alla creazione di nuove 
                 imprese e al sostegno delle piccole e medie imprese, 
          costituite prevalentemente da giovani tra i 18 e i 29 anni, 
             ovvero formate esclusivamente da giovani tra i 18 e i 35 
                  anni, nonche' allo sviluppo locale. A decorrere dal 
             sessantesimo giorno successivo alla sua costituzione, la 
            societa' subentra altresi' nelle funzioni gia' esercitate 
              dal comitato e dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi 
          della medesima normativa e nei relativi rapporti giuridici. 
            La societa' puo' promuovere la costituzione e partecipare 
             al capitale sociale di altre societa' operanti a livello 
                     regionale per le medesime finalita', cui possono 
                 partecipare anche le camere di commercio, industria, 
                artigianato e agricoltura o le loro unione regionali, 
           nonche' partecipare al capitale sociale di piccole imprese 
                 nella misura massima del 10% del capitale stesso. Al 
                     capitale sociale della societa' possono altresi' 
                partecipare enti anche territoriali, imprese ed altri 
           soggetti economici comprese le societa' di cui all'art. 11 
            della legge 31 gennaio 1992, n. 59, le finanziarie di cui 
             all'articolo 16 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, che 
          possono utilizzare a questo scopo non piu' del 15 per cento 
          delle risorse rientrate nella loro disponibilita' a seguito 
              delle dismissioni delle partecipazioni assunte ai sensi 
                      della legge 27 febbraio 1985, n. 49, nonche' le 
          associazioni di categoria sulla base di criteri fissati con 
                il decreto di cui al comma 1. La societa' puo' essere 
                destinataria di finanziamenti nazionali e dell'Unione 
            europea, il cui utilizzo, anche in relazione agli aspetti 
          connessi alle esigenze di funzionamento, sara' disciplinato 
                    sulla base di apposite convenzioni con i soggetti 
          finanziatori. 
                    3. Il Ministro del tesoro, che esercita i diritti 
          dell'azionista previa intesa con il Ministro del bilancio e 
                     della programmazione economica e con il Ministro 
           dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvede 
           al versamento delle somme necessarie alla costituzione del 
          capitale sociale iniziale della societa' di cui al comma 2, 
                  stabilito in lire 10 miliardi, a valere sulle somme 
            derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 4. 
           Si applicano le disposizioni di cui all'art. 15, commi 4 e 
           5, e all'art. 19 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, 
            convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, 
          n. 359. 
                  4. Per le finalita' di cui al presente articolo, e' 
            autorizzata la complessiva spesa di lire 100 miliardi per 
           l'anno 1994 e di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 
            1995 e 1996. Al relativo onere si provvede, quanto a lire 
                100 miliardi per l'anno 1994, mediante corrispondente 
          riduzione dell'autorizzazione di spesa per il medesimo anno 
             di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 
          1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 
             dicembre 1992, n. 488, e, quanto a lire 200 miliardi per 
             ciascuno degli anni 1995 e 1996, mediante utilizzo delle 
          proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento relativo 
               al Ministero del tesoro iscritto, ai fini del bilancio 
              1994-96, al capitolo 9001 dello stato di previsione del 
                Ministero del tesoro per l'anno 1994. Il Ministro del 
             bilancio e della programmazione economica ripartisce con 
             proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, 
                     acquisito previamente il parere delle competenti 
            commissioni parlamentari, le predette risorse finanziarie 
            tra i territori di cui al comma 1. Le risorse finanziarie 
                 comunque destinate alle finalita' di cui al presente 
               articolo affluiscono in un conto corrente infruttifero 
          intestato alla societa' per l'imprenditorialita' giovanile, 
              aperto presso la Cassa depositi e prestiti. La societa' 
            puo' periodicamente avanzare richieste di prelevamento di 
            fondi dal suddetto conto, a favore di se stessa, soltanto 
            per le somme strettamente necessarie per il conseguimento 
          delle finalita' di cui al comma 2. 
             5. Il personale in servizio presso il comitato alla data 
          di entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 1993, 
          n. 96, se e fino a quando non venga assunto dalla societa', 
           resta iscritto nel ruolo transitorio ad esaurimento presso 
          il Ministero del bilancio e della programmazione economica, 
               di cui all'art. 14 del medesimo decreto legislativo, e 
             successive integrazioni e modificazioni. A decorrere dal 
               sessantesimo giorno successivo alla costituzione della 
            societa' di cui al presente articolo, il decreto-legge 30 
          dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla 
               legge 28 febbraio 1986, n. 44, cosi come modificato ed 
          integrato dalla successiva normativa, e' abrogato. 
                    6. I mutui a tasso agevolato sono assistiti dalle 
                  garanzie previsti dal codice civile e da privilegio 
            speciale, da costituire con le stesse modalita' ed avente 
           le stesse caratteristiche del privilegio di cui all'art. 7 
          del decreto legislativo luogotenenziale 1 novembre 1944, n. 
             367, come sostituito dall'art. 3 del decreto legislativo 
            del Capo provvisorio dello Stato 1 ottobre 1947, n. 1075, 
          acquisibile nell'ambito degli investimenti da realizzare. 
               7. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, 
             con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti 
          per l'attuazione del presente decreto". 
                    - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 
            (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della 
               Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con 
             decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti 
              nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' 
              sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente 
             conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di 
             competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con 
           decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di 
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti 
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme 
              contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. 
           Essi devvono essere comunicati al Presidente del Consiglio 
           dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello 
              steso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti 
              debbano recare la denominazione di "regolamento", siano 
            adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti 
               al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e 
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 
 
          Note all'art. 1:
             -  Il  regolamento  CEE  n.  2081/93,  che  modifica  il
          regolamento  n.  2052/88 relativo alle missioni dei fondi a
          finalita'   strutturali,   alla   loro   efficacia   e   al
          coordinamento  dei  loro interventi e di quelli della Banca
          europea  per  gli  investimenti  e  degli  altri  strumenti
          finanziari   esistenti,   e'   pubblicato   nella  Gazzetta
          Ufficiale delle Comunita' europee n. L 193  del  31  luglio
          1993   e   ripubblicato   nella  Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica italiana n. 73 del 16 settembre 1993 - 2a  serie
          speciale.  Gli obiettivi 1, 2 e 5-b indicati nell'art. 1 di
          detto regolamento sono:
              1) promuovere lo sviluppo e  l'adeguamento  strutturale
          delle  regioni  il  cui  sviluppo e' in ritardo, denominato
          "obiettivo n. 1";
              2) riconvertire le regioni, regioni frontaliere o parti
          di regioni (compresi i bacini d'occupazione e le  comunita'
          urbane)   gravemente   colpite   dal  declino  industriale,
          denominato "obiettivo n.  2";
              5-b)  promuovere  lo  sviluppo  rurale,  agevolando  lo
          sviluppo  e  l'adeguamento  strutturale  delle zone rurali,
          denominato "obiettivo n. 5-b".
             - Il testo dell'art.  13  del  D.L.C.P.S.  n.  1577/1947
          (Provvedimenti   per   la  cooperazione),  come  modificato
          dall'art. 6  della  legge  17  febbraio  1971,  n.  127,  e
          dall'art.  6  della  legge  8 novembre 1991, n.  381, e' il
          seguente:
             "Art. 13 (Riordinamento del registro prefettizio). - Nel
          registro prefettizio delle cooperative di cui  all'art.  14
          del  regolamento  approvato  con  regio decreto 12 febbraio
          1911,  n.  278,  oltre  alle  cooperative  ammissibili   ai
          pubblici appalti, devono essere iscritti:
               a)  tutte  le  altre cooperative legalmente costituite
          qualunque sia il loro oggetto;
              b) (soppressa).
             Il  registro  e'  tenuto  distintamente  per  sezioni  a
          seconda  della  diversa  natura  ed attivita' degli enti, e
          cioe':
              Sezione cooperazione di consumo;
              Sezione cooperazione di produzione e lavoro;
              Sezione cooperazione agricola;
              Sezione cooperazione edilizia;
              Sezione cooperazione di trasporto;
              Sezione cooperazione della pesca;
              Sezione cooperazione mista;
             Sezione cooperazione sociale.
             Oltre   che   nella   sezione  per  esse  specificamente
          prevista,  le  cooperative  sociali  sono  iscritte   nella
          sezione  cui  direttamente  afferisce  l'attivita'  da esse
          svolta".